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MIUR Nota n. 3320 09/11/2010 Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010-2011

Sono state fornite dal MIUR attraverso la Nota n. 3320 del 09/11/2010 indicazioni operative in merito alla valutazione degli apprendimenti in occasione degli scrutini periodici e finali. Il contenute della nota riguarda le scuole secondarie superiori.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Prot. n.AOODPIT3320
Roma, 9 novembre 2010

Oggetto: Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010-2011


Pervengono al Ministero numerosi quesiti concernenti la valutazione degli apprendimenti in occasione degli scrutini periodici e finali.

Premesso che, in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, saranno adottate le modifiche e integrazioni al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 previste nell'art. 14, comma 8 del medesimo d.P.R. n. 122/2009, al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento degli scrutini periodici e finali nel corrente anno scolastico, si formulano le seguenti indicazioni operative.

In primo luogo, si ribadisce che gli scrutini relativi alle classi terminali si svolgeranno secondo le consuete modalità nel rispetto nelle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni. Analogamente, si svolgeranno con le consuete modalità gli scrutini relativi alle classi seconda, terza e quarta dei percorsi liceali di ordinamento o sperimentali. Per quanto riguarda le classi seconda, terza e quarta degli istituti tecnici, coinvolte nell'attuazione delle note disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo delle lezioni, si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ciò considerato, si ritiene che, in generale, non sussistano ragioni che possano giustificare la modificazione degli attuali ordinamenti in materia di valutazione. Le istituzioni scolastiche che abbiano ritenuto di discostarsi da essi sono pertanto invitate a riconsiderare il loro orientamento. Le istituzioni scolastiche che motivatamente ritengano di non poter modificare, per l'anno scolastico in corso, le decisioni già assunte in sede di programmazione dell'attività didattica garantiranno comunque l'effettuazione di verifiche coerenti con le prove previste dagli ordinamenti o dai decreti di autorizzazione delle sperimentazioni.

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni frequentanti le prime classi dei percorsi del nuovo ordinamento, nelle more della già citata revisione e integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si fa presente che, ove sia possibile ricondurre, sotto il profilo sostanziale, gli insegnamenti ivi previsti agli insegnamenti impartiti nei corrispondenti previgenti curricoli delle istituzioni scolastiche (ordinamentali o, se del caso, sperimentali), le istituzioni scolastiche si atterranno, per la individuazione delle prove relative agli insegnamenti da valutare, negli scrutini periodici, alle indicazioni riportate nei decreti istitutivi dei percorsi ordinamentali o, se del caso, sperimentali del previgente ordinamento. Per esempio, nella prima classe del liceo classico di nuovo ordinamento, sono insegnamenti a più prove, quindi con voto distinto per lo scritto e per l'orale, Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Lingua e cultura straniera. In effetti, tali insegnamenti sono riconducibili ai corrispondenti insegnamenti ginnasiali di Lingua e lettere italiane, Lingua e lettere latine, Lingua e lettere greche e Lingua e letteratura straniera, i quali prevedono, quali prove di esami interni, prove scritte e orali. Sono insegnamenti a una sola prova i seguenti: Storia e Geografia, Scienze naturali e Scienze motorie e sportive (perché tali insegnamenti o le discipline in essi comprese sono a una sola prova nelle classi ginnasiali o liceali del previgente ordinamento del ginnasio-liceo classico). Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto anche negli scrutini periodici. Laddove nel vecchio ordinamento i percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si farà riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di percorsi ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche si atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai progetti di più ampia diffusione nazionale assisti dal Ministero (per esempio, agli indirizzi "Brocca").

Ove gli insegnamenti previsti nei percorsi del nuovo ordinamento non appaiano immediatamente riconducili a quelli attivati nei percorsi del previgente ordinamento, le istituzioni scolastiche assumeranno le opportune decisioni in materia di individuazione degli insegnamenti a una o più prove, ovviamente sulla base di una conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali, delle Linee guida a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 - Istituti tecnici) e delle Linee guida a norma dell'articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 - Istituti professionali) nonché dei risultati di apprendimento relativi ai singoli percorsi liceali, tecnici e professionali. In effetti, i sopra citati documenti appaiono sufficientemente articolati in rapporto all'esigenza di stabilire se specifici insegnamenti richiedano o meno, negli scrutini pe-riodici, l'assegnazione di uno o più voti correlati ad una o più prove (scritte, orali, pratiche, grafiche o altro). A tale proposito, è comunque opportuno che, in apposite conferenze di servizio convocate dai competenti direttori degli Uffici scolastici regionali, i dirigenti scolastici esaminino le problemati-che emergenti e formulino convergenti proposte di soluzione da sottoporre ai collegi dei docenti.

Peraltro, le esperienze realizzate dalle scuole in materia di valutazione, anche per effetto delle norme introdotte dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, hanno permesso di affinare la cultura della valutazione e di arricchire il patrimonio delle tipologie di verifica degli apprendimenti. Nella terza prova scritta possono essere coinvolte discipline che non prevedono la valutazione dello scritto. Nelle classi sperimentali la seconda prova scritta può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano degli studi non preveda la prova scritta. Le citate Indicazioni nazionali e Linee guida prescrivono il raggiungimento di risultati di apprendimento variamente articolati. Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con idonee ed adeguate procedure, i risultati conseguiti dagli studenti su più versanti all'interno del medesimo insegnamento. Si ritiene perciò che, relativamente agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le istituzioni scolastiche siano tenute ad individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate alla valutazione periodica e finale. Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.

Nei piani degli studi di percorsi del nuovo ordinamento sono rappresentati insegnamenti comprendenti più discipline (per esempio, nei licei: Storia e Geografia, Matematica con Informatica, Scienze naturali, Scienze umane; negli istituti tecnici e professionali: Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)). Avuto riguardo alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida, si ritiene che, anche in sede di scrutinio periodico, il voto debba essere attribuito per l'insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa nell'insegnamento. A titolo di esempio, si precisa che, nel liceo scientifico, Matematica con Informatica è, ovviamente, insegnamento a più prove (con voto distinto per lo scritto e per l'orale). Negli scrutini periodici deve quindi essere attribuito un voto per lo scritto di Matematica con Informatica e un voto per l'orale di Matematica con Informatica.

Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Direzione generale per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino