Decreto interministeriale n. 211 07/10/2010 Indicazioni nazionali percorsi liceali
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2010 (S.O. n.275) il Decreto interministeriale n. 211 del 07/10/2010 contenente le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali.
| DI n. 211 07/10/2010 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 ottobre 2010, n. 211
Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.». (10G0232)
(GU n. 291 del 14/12/2010 - Suppl. Ordinario n.275)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2010
(...)
Art. 1
1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all'allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante.
Art. 2
1. Gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per ciascuno dei licei di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono definiti negli allegati da B a G al presente decreto, sulla base della corrispondenza di seguito indicata:
• liceo artistico e relativi indirizzi allegato B);
• liceo classico allegato C);
• liceo linguistico allegato D);
• liceo musicale e coreutico allegato E);
• liceo scientifico e sua opzione delle «scienze applicate»
allegato F);
• liceo delle scienze umane e sua opzione «economico-sociale» allegato G).
Art. 3
1. Le Indicazioni nazionali di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime e, gradatamente, di anno in anno alle classi successive fino al completamento del ciclo.
Art. 4
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, le Indicazioni nazionali di cui al presente decreto sono aggiornate periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti, nonche' alle esigenze espresse
dalle universita', dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui al presente decreto e' oggetto di
valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Art. 6
1. L'Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti
istituzionali e professionali, promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 ottobre 2010
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro dell'economiae delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 68