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MIUR Decreto 11/11/2011 Caratteristiche e modalità di svolgimento delle prove di accesso ai percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la primaria

Emanato dal MIUR il Decreto del 11/11/2011 che definisce le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria disciplinati dall’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. L'accesso ai corsi (60 CFU) è riservato ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (ex-materna), ovvero nella scuola primaria (ex-elementare) ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997.


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Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 298 del 23/12/2011 )

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca


VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'articolo 15, comma 16 che prevede la possibilità per i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mediante la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facoltà di scienze della formazione e da altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attivare il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133" e, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 "Programma di esame concorso magistrale";
VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 "Programma di esame dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale"
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai percorsi riservati ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249:

D E C R E T A:

ART. 1

1. Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, di seguito denominato Decreto, possono attivare, ai sensi dell'articolo 15, comma 16 del medesimo Decreto, distinti percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.
2. L'ammissione a ciascun percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2 del Decreto. La tabella A definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto, ovvero:
a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", di seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione ed è svolta rispettivamente dagli Atenei o certificata da Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese è lingua ufficiale;
b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre, 2010, n. 170.
4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'articolo 9.
5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.
6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti.
7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.
8. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

ART. 2
(Accesso ai percorsi di abilitazione)


1. L'ammissione degli studenti ai percorsi di cui all'articolo 1 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, che integrano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 16, del Decreto.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che attivano i percorsi curano lo svolgimento delle prove d'accesso.
3. Possono partecipare alle prove di accesso esclusivamente i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, purché non già in possesso di titolo utile all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituito di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007.
4. Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di cui decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8, integrati dalle indicazioni nazionali di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo".
5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di:
a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale.
6. Il test preliminare di cui al comma 6, lettera a), si svolge in base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui è altresì fissata la data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione alla prova di accesso.
7. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari di cui al comma 4, relativamente alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.
8. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve indicare l'unica corretta. Un numero pari a 10 quesiti è volto a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti a quanto disposto al comma 7.
9. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
10. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
11. L'articolazione della prova scritta di cui al comma 5, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università secondo i seguenti criteri:
a) la prova verifica le conoscenze di cui al comma 4, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
b) nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una prova specifica in lingua inglese di livello B1 del QCER.
12. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 5 lettera c), il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 11 lettera b), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova in lingua inglese, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
13. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di livello B1 del QCER.
14. Sono ammessi ai percorsi di cui all'articolo 1 i candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale.
15. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso integrata con altri candidati.

ART. 3
(Bando per la procedura di accesso)


1) Per l'accesso ai percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università emana il relativo bando che prevede:
a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
b) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
c) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

ART.4
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)


1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.


ART.5
(Validità dei titoli)

1) I titoli conseguiti al termine dei percorsi di cui all'articolo 1 danno diritto, rispettivamente per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, all'iscrizione in II fascia nelle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART.6
(Norma finanziaria)


1) Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011

f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini

Fonte:
MIUR Decreto Ministeriale 11 novembre 2011. Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Nota della Redazione
Riportiamo la normaiva di riferimento per l'attuazione del Decreto 11/11/2011:

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
Art. 15. Norme transitorie e finali
16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al
percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e
nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi.

Decreto Interministeriale 10 marzo 1997

Decreto interministeriale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 e, in particolare; l'articolo 191, commi 4 e 6, nel quale e fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai tini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'articolo 402 comma 1, lettere a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali e contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2 che prevede per le insegnanti della scuola materna statale un'abilitazione specifica;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'articolo 3 della citata legge 341, è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuota materna ed elementare in servizio;

Considerato che a seguito dell'introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai tini dell'accesso all'insegnamento nelle predette scuole, i titoli di Studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;

Ritenuta, altresì, la necessita di procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato articolo 3, comma 8, della legge 341 e in conseguenza della cessazione della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Articolo 1
1. Dall'anno Scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di Studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

2. Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo articolo 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale istituiti a norma dell'articolo 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Articolo 2
1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

4. Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

Articolo 3
1. In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli.