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MIUR DM 30/09/2011 Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole

Emanato dal MIUR il DM 30/09/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 299 del 24/12/2011) che definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento universitari per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 (regolamento sulla formazione iniziale dei docenti).
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Decreto ministeriale del 30 settembre 2011 - Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 299 del 24-12-2011)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola del'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede l'istituzione di corsi, nelle università, di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare l'articolo 4, comma 3, che prevede che "nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010 n. 76 recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e in particolare l'articolo 10, comma 6;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce i suggerimenti in merito alla riformulazione di alcuni commi dell'articolo 7;
Ritenuto altresì di non doversi adeguare al predetto parere in merito all'ampliamento ordinamentale delle attività in copresenza, ma riconoscendo invece l'opportunità di una diversa distribuzione degli ambiti disciplinari, attraverso la correzione della tabella B allegata al presente decreto e la possibilità di una eventuale diversa distribuzione dei crediti demandandola all'autonomia degli Atenei, ai fini di rispondere alle osservazioni fatte;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recependone i suggerimenti in ordine a un più chiaro coinvolgimento del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso l'introduzione di un apposito comma, nonché a una migliore definizione delle procedure di valutazione dei percorsi che tiene conto del quadro normativo vigente e dei compiti assegnati all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ritenendo altresì i criteri vincolanti per la prima attivazione dei percorsi ampiamente soddisfacenti;
Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere in ordine alla definizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei contingenti e delle prove selettive, visto che il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 delimita, all'articolo 5, i percorsi che prevedono la programmazione dei contingenti da parte del Ministero e visto che si considera sufficiente la previsione del doppio requisito di accesso costituito dall'abilitazione e dal possesso di una certificazione linguistica di livello C1, demandando alle università, sulla base della offerta formativa, una ulteriore selezione degli accessi e le relative modalità;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto
1. I corsi di cui al presente decreto sono finalizzati al conseguimento del certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di seguito denominato Clil (Content and language integrated learning), ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249.

Art. 2 - Finalità
1. Le finalità dei corsi e il profilo del docente certificato Clil sono definiti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - Attivazione dei corsi
1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni Afam, la quale convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni Afam.
2. L'ateneo definisce il contingente dei partecipanti a ciascun corso e le modalità di selezione per l'ammissione, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4.
3. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:

a) proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati del presente provvedimento;
b) direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia il quale abbia nel curriculum competenze specifiche di tipo linguistico, metalinguistico e didattico sulla metodologia Clil;
c) attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche; a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera e a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti con comprovata esperienza nella metodologia Clil;
d) progettazione di percorsi, all'interno delle attività formative, finalizzati all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) nell'ambiente formativo Clil;
e) utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di secondo grado con comprovata esperienza nella metodologia Clil;
f) convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione comprese nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio, ove siano in corso attività in Clil.

4. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76 (Anvur), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale.

Art. 4 - Destinatari
1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per la disciplina per la quale gli stessi intendano conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno livello C l del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", di seguito denominato Qcer, rilasciate da enti certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che le predette certificazioni mostrino piena aderenza al predetto Qcer nelle cinque abilità (ascolto, parlato, scrittura, lettura, interazione) ivi previste.
2. Specifici corsi possono altresì essere attivati in conformità all'allegato A, ai fini della realizzazione di percorsi di Clil nella scuola secondaria di primo grado, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado della disciplina per la quale si intende conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e delle competenze certificate nella lingua straniera di cui al comma I. A tal fine, i docenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e i tutor di cui alla lettera e) appartengono alla scuola secondaria di primo grado.

Art. 5 - Durata e articolazione dei corsi
1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari e a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'articolo 7.
2. L'articolazione del corso e la tabella dei crediti formativi universitari sono dettagliati nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che prevede attività formative di base, attività formative caratterizzanti, tirocinio Clil e progetto finale.
3. La frequenza alle attività del corso è obbligatoria. L'accesso all'esame finale è subordinato alla verifica della presenza ad almeno 1'80% delle attività didattiche e al totale adempimento delle ore di tirocinio.

Art. 6 - Valutazione
1. Tutte le attività formative si concludono con una valutazione in trentesimi. Per accedere alla prova finale i candidati dovranno aver conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative.

Art. 7 - Commissione d'esame e valutazione finale
1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, di cui uno esperto di Clil e uno esperto di disciplina veicolata in lingua straniera, nominati dalla competente autorità accademica, dal tutor del perfezionando nonché da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato:

a). un progetto su aspetti applicativi metodologico-diciplinari legati alle attività di tirocinio;
b) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica disciplinare con metodologia Clil attraverso l'uso delle Tic;
entrambi predisposti dal candidato medesimo.

4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato di cui all'articolo 1.

Art. 8 - Norme transitorie e finali
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l'ateneo procede ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi .di tirocinio in base al disposto di cui all'articolo 15, comma 23 del medesimo decreto.
2. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 30 settembre 2011

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

Registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 249

Nota della Redazione
Il testo pubblicato in questo articolo non riporta gli allegati richiamati dal Decreto all'articolo 3 comma 1.a
Per la consultazione degli allegati si rimanda alla G.U. n. n. 299 del 24-12-2011.