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MIUR D. D. n. 7 16/04/2012 Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero - A. S. 2012/2013

E' stato emanato dal MIUR il D.D. n. 7 del 16/04/2012 che istituisce i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero. Nel decreto non sono indicati i posti disponibili e la loro distribuzione nelle diversi regioni.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Decreto n. 7

Il Direttore Generale

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone", e in particolare gli articoli 12 e 13;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007 e in particolare gli articoli 63 e 64;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per i1 conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto dipartimentale del 15 ottobre 2010 n. 44 col quale è stato costituito un Gruppo di Lavoro con il compito di "dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili";

VISTO l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011 e in particolare l'articolo 4, che prevede che "nell'ambito del presente Accordo, possono essere attivate altre tipologie di corso/master, relative alla disabilità, per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale scolastico in servizio";

VISTA la legge del 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" e in particolare l'articolo 19, comma 11, il quale prevede che "nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili";

VISTA la convenzione tra la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le Università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo Alfano I di Salerno del 27dicembre 2011;

CONSIDERATA l'opportunità di dare attuazione a quanto disposto dal sopracitato articolo 19, comma 11, della legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" prevedendo specifici percorsi destinati ai personale docente;

VALUTATA altresì la necessità di prevedere un corso di specializzazione per le attività di sostegno in base ai criteri definiti dal decreto Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 rivolto al personale in esubero;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola;

Decreta

Art. 1 - Modalità di formazione del personale scolastico sul1 'integrazione degli alunni con disabilità
1. Il presente decreto regolamenta i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero.

2. I corsi sono a numero programmato, sulla base delle risorse disponibili ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 11, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 63 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007.

3. Il costo dei corsi è coperto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca. Le risorse possono essere incrementate con altre rese disponibili dagli Uffici Scolastici Regionali, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da enti pubblici e privati.

Art. 2 - Attivazione dei corsi
1. I corsi di cui al presente decreto sono istituiti ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011, di seguito denominato Accordo. I corsi sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le Università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo Alfano I di Salerno del 27 dicembre 2011, di seguito denominata Convenzione, tenendo conto delle esigenze del personale in servizio.

2. Al fine di realizzare un'offerta formativa flessibile che si adatti ai diversi bisogni formativi del personale docente in esubero, i corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 Crediti Formativi Universitari, di seguito CFU, corrispondenti rispettivamente a un livello base, intermedio e avanzato.

3. I moduli base e intermedio terminano con una specifica prova di valutazione da effettuarsi in presenza. La prova di valutazione finale è costituita dalla prova di cui all'articolo 9 del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per la svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249", di seguito denominato Decreto specializzazione sostegno.

4. La parte telematica dei percorsi può essere organizzata avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo, fermo restando che la valutazione di ogni insegnamento è svolta in presenza.

5. L'istituzione dei corsi è subordinata all'istituzione, nelle singole sedi, dei percorsi di cui al Decreto specializzazione sostegno.

Art. 3 - Struttura dei corsi
1. I corsi di cui al presente decreto sono finalizzati da realizzazione del Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno di cui all'allegato A che riporta il Profilo di cui all'allegato A del Decreto specializzazione sostegno. I corsi sono articolati sulla base dell'allegato B al presente decreto.

2. L'accesso ai corsi, la valutazione e l'esame finale, con conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno sono regolate rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del Decreto specializzazione sostegno. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal livello di base possono accedere al livello intermedio. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal livello intermedio possono accedere al livello avanzato. I corsisti che abbiamo riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal livello avanzato possono accedere alla prova finale, di cui all'articolo 9 del Decreto specializzazione sostegno.

Art. 4 - Comitato tecnico
Il coordinamento, il monitoraggio, i curriculum dei corsi di cui al presente decreto e le proposte di aggiornamento sono affidati al Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 dell'Accordo, integrato, ai fini di cui al presente decreto, da 2 membri nominati rispettivamente dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l'Autonomia Scolastica e dalla Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni.

Art. 5 - Norme transitorie e finali
1. In prima applicazione, i docenti iscritti e frequentanti il corso di cui all'articolo 3, possono essere utilizzati su posto di sostegno dopo l'acquisizione del livello intermedio, ovvero del livello base nel caso in cui la tempistica non consenta di espletare le prove di verifica del livello intermedio in tempo utile ai fini delle procedure di utilizzazione, in subordine ai docenti in possesso di titolo di specializzazione, preferibilmente presso l'istituzione scolastica di ultima titolarità. A tal fine, è compilato dagli Ambiti territoriali uno specifico elenco, diviso per grado di scuola, in cui confluiscono tutti gli specializzandi. L'interruzione della frequenza comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

2. I docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado frequentanti il percorso di cui all'art. 3 che hanno conseguito il livello intermedio, ai sensi dell'articolo 4 comma 11 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, n. 62, sono ricompresi, ai sensi di cui al comma 1, in un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Successivamente al conseguimento del titolo, sono impiegati sulla base della normativa vigente.

3. In prima applicazione, nelle more dell'istituzione dei percorsi di cui al Decreto specializzazione sostegno, i corsi di cui all'articolo 1, lettera b), in deroga a quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione, purché le sedi posseggano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto specializzazione sostegno.

Roma, 16 aprile 2012

Il Direttore Generale
Luciano Chiappetta

Allegato A - Profilo del docente specializzato
Il docente specializzato per il sostegno assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;

- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;

- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità,

- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;

- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;

- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;

- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;

- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;

- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;

- capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;

- competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;

- competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico;

- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;

- competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;

- competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali:

- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;

- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;

- conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;

- competenze didattiche con le T.I.C.;

- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;

- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;

- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;

- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;

- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

Le attività di insegnamento, i laboratori e il tirocinio sono finalizzati alla realizzazione del profilo.

Allegato B - Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio*
(omissis)

Metodologia di conduzione

Secondo le indicazioni riportate nello Schema Primo Modulo, nello Schema Secondo Modulo e nello Schema Terzo Modulo del presente Allegato B (Ripartizione in moduli delle attività), ciascun insegnamento può essere erogato in modalità on-line, per un totale non superiore al 50% dei CFU previsti, unicamente ed esclusivamente per i destinatari di cui al presente decreto.

Per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line e neppure la formazione blended.

Riconoscimento dei crediti formativi

Non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio. Non sono previste eccezioni.

Assenze

Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte-ore di assenza sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.

Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

LABORATORI

Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti,

- esperienze applicative in situazioni reali o simulate,

- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).

(omissis)

TIROCINIO

Area professionalità

Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")

(omissis)

Note - Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento di crediti.


Tirocinio diretto

Il Tirocinio diretto è effettuato presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.

Le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni devono essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale del personale scolastico in servizio nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno;

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Tirocinio indiretto

Comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;

- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale

T.I.C. (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC), per un totale di 3 CFU, pari a 75 ore complessive, da espletarsi in presenza.

*NdR La redazione si riserva di pubblicare la versione integrale dell'allegato B appena questo sarà disponibile sul sito del MIUR. Tale allegato contiene indicazioni relative agli insegnamenti e ai corrispondenti CFU suddivisi tra i diversi moduli previsti per questo corso di specializzazione.

Approfondimenti on line


FLC CGIL Riconversione su sostegno: non si risolve così il problema degli esuberi. Il MIUR pubblica il decreto che attiva i corsi di riconversione su sostegno. Per la FLC una soluzione non condivisibile. Se ne parlerà al tavolo tecnico del 3 maggio. (23/04/2012)