MIUR DM n. 93 30/11/2012 Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di Tirocinio
Sono state definiti dal MIUR attraverso il DM n. 93 del 30/11/2012 le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio dei corsi universitari di abilitazione previsti dal TFA (Tirocinio Formativo Attivo).Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012
Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di
tirocinio, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 D.M. 249/2010.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2012)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parita'
scolastica;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632 che prevede
la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base provinciale,
la loro articolazione in reti territoriali e la loro ridenominazione
in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'art. 12, che prevede la
predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche
accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea
magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera; l'art. 15, comma 22, che stabilisce come, sino
alla predisposizione dei predetti elenchi, le universita' o le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento del tirocinio
con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione,
d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che
esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di
tirocinio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione D.M. 10 settembre
2010, n. 249, recante regolamento concernente: «formazione iniziale
degli insegnanti»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011 «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una
disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai
sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per la selezione
degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione
dell'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117;
Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni proposte
in merito ai seguenti punti:
si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4, anche
alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440;
si ritiene invece di non conformarsi integralmente al predetto
parere, relativamente al comma 4 dell'art. 2, confermando
l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione a
iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al fine
di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del
servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle
perseguire gli standard di qualita' previsti dal presente decreto;
si ritiene altresi' di non conformarsi integralmente al predetto
parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilita'
tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le
richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico,
coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che
abbiano presentato la relativa domanda, per evitare situazioni di
incompatibilita';
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accreditamento
delle sedi di svolgimento delle attivita' di tirocinio in attuazione
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
c) Istituzioni: le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, le strutture facenti parte del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i
percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226 e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui
all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione;
e) Direttore dell'istituzione: il dirigente scolastico, il
coordinatore didattico o la figura equivalente prevista dalle
strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e
formazione professionale;
f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
g) Regolamento: il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante
regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti
e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
h) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
l) CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento
integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.
Art. 2
Elenco regionale delle istituzioni accreditate
1. Le universita' o le istituzioni AFAM stipulano apposite
convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle
attivita' di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto
emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.
2. Ai fini dell'accreditamento, le istituzioni possono costituire
apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche
coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.
3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un
modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco
telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per
ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i
seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato
disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo
curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita' di
tirocinio;
c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio
per attivita' di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari
attivi;
e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle rilevazioni
degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle
internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore
delle esperienze realizzate dall'istituzione;
h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;
i) l'eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei
tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamento.
4. L'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche
accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a
iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione dei relativi
contributi.
Art. 3
Commissione per l'accreditamento
1. Ogni USR istituisce una commissione preposta all'accreditamento
delle istituzioni di cui all'art. 2.
2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i
requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, sulla
base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del
presente decreto.
3. La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni
sottoscritte con le Universita' e le istituzioni AFAM, sulla
persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul
regolare svolgimento delle attivita' di tirocinio. Nel caso di
mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni,
dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attivita' di
tirocinio, l'istituzione interessata e' espunta dall'elenco e non
puo' fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.
4. La commissione e' costituita con decreto del direttore generale
dell'USR ed e' formata dal direttore generale o da un suo delegato,
scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di
presidente, e da quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici,
dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza,
docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed
esperti nel settore della didattica e della valutazione. La
designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando
pubblicato sui siti dei relativi USR almeno 15 giorni prima della
data di chiusura delle relative candidature. L'incarico di
commissario e' incompatibile con la funzione di direttore
dell'istituzione o docente in servizio presso le istituzioni
accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In
quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della
presentazione della domanda.
5. La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono
immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo
triennio. Nessun compenso o gettone e' dovuto ai componenti del
suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio
e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR.
6. Ciascuna commissione redige annualmente una relazione
sull'attivita' svolta, nell'ambito della quale formula eventuali
proposte di revisione del presente decreto, acquisendo a tal fine
dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea
in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di
tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei
titoli di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
La relazione e' trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.
Art. 4
Criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche
1. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri
per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento
delle attivita' di tirocinio formativo attivo sono definiti
dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri
aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello
svolgimento delle attivita' di tirocinio nei percorsi di
specializzazione per il sostegno sono definiti dall'allegato B, parte
integrante del presente decreto.
3. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri
aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello
svolgimento delle attivita' di tirocinio nei percorsi di
5
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera sono definiti dall'allegato C, parte integrante
del presente decreto.
Art. 5
Candidature
1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 e'
presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente al
legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.
2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da
parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi,
attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto
e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita
relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle
attivita' di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono
presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno
scolastico.
3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il ruolo
di responsabile delle attivita' di tirocinio che si svolgono presso
il proprio istituto. Nel caso di reti, l'accordo individua le
responsabilita'.
4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attivita' di tirocinio,
le istituzioni scolastiche accreditate possono definire eventuali
convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i
percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.
Art. 6
Tirocinio per personale in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato o determinato
1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di
cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal
presente decreto,
a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove
fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se
impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.
2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 e' subordinato
alla disponibilita' di tutor dei tirocinanti presso la relativa
istituzione.
3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza
ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il
consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di
cui all'art. 1 curano la compatibilita' dei percorsi di tirocinio con
l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si
applica anche:
a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso
la sede di servizio non puo' essere accolta ai sensi del comma 2;
b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di
non avvalersi della facolta' di scelta ivi prevista;
c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
Art. 7
Monitoraggio e valutazione
1. Il monitoraggio delle attivita' di cui al presente decreto e'
affidato al Dipartimento per l'istruzione.
2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento
sono periodicamente aggiornati sulla base delle relazioni di cui
all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al comma
1.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all'art. 5
comma 2 del presente decreto sono stabilite con apposito decreto
della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di
armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.
2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero
insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei
tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di
cui al presente decreto, le universita' o le istituzioni AFAM
stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR
competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle
attivita' di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 del
Regolamento.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del
Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011
recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non
linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14
del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera e)
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di
iscrizione ai relativi percorsi.
Roma, 30 novembre 2012
Il Ministro: Profumo
Allegato A
(Articolo 4, comma 1)
1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle
istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di Tirocinio
Formativo Attivo:
a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione
alle attivita' di tirocinio;
b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in
chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della
definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte
del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;
c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di
italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale.
A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria
affinche' i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati
dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi
disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato
parere da parte di INVALSI, la condizione e' considerata assolta
anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti
risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento
degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
d) l'utilizzo nell'attivita' didattica delle TIC;
e) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor
dei tirocinanti;
f) la congruita' dei progetti di tirocinio con le relative
classi di concorso e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle
commissioni regionali per l'accreditamento:
a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed
internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del
settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla
sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti
degli alunni;
b) documentata partecipazione ad attivita' di formazione del
personale docente su metodologie didattiche;
c) attivita' documentate di organizzazione del tempo, dello
spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche
e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;
d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola,
anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del
lavoro;
e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle
attivita' di insegnamentoapprendimento e dell'attivita' complessiva
della scuola;
f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui
al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole
secondarie di secondo grado;
g) attivita' di certificazione linguistica svolte in
convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012;
h) attivita' di certificazione delle competenze informatiche
svolte anche in convenzione con enti terzi.
Allegato B
(Articolo 4, comma 2)
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle
istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio
nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor
dei tirocinanti sul sostegno;
b) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita'
previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le
risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da
parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:
a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;
b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando
Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali
finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore
dell'inclusione degli alunni con disabilita';
c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio
su progetti comuni;
d) documentata attivita' di inclusione degli studenti con
disabilita';
e) documentata attivita' di orientamento post-secondario per i
soggetti con disabilita';
f) attivita' di formazione in servizio del personale sui
Bisogni educativi speciali;
g) attivita' in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni
educativi speciali;
h) documentata capacita' di personalizzazione dei percorsi
didattici.
Allegato C
(Articolo 4, comma 3)
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle
istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio
nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor
dei tirocinanti in CLIL;
b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero
presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;
c) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita'
previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e
con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da
parte delle Commissioni per l'accreditamento:
a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni
scolastiche estere;
b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo
scambio di docenti;
c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia
CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.
Approfondimenti on line
integrazionescolastica.it
TFA Tirocinio Formativo Attivo(ex SSIS Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario)