logo Integrazione Scolastica    

DM n. 254 16/11/2012 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

Allegato al DM n. 254 del 16/11//2012 è stato emanato il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione". Il regolamento definisce le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.


[file download]
nome  
prot7734_12_all2.pdf
formato  
PDF
dimensione  
545Kb
DM n. 254 16/11/2012[inizia lo scaricamento del file]


Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 30 del 05/02/2013)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 605, lettera
f), e 622, che sancisce l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno
10 anni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e in particolare l'articolo 1, che, al comma 4, prevede
«l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma
3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione
cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
d'istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio
2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi carattere
sperimentale;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale
sono stati fissati i criteri per la revisione delle Indicazioni
nazionali da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione europea del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente;
Considerati gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni fornite con circolare
ministeriale 4 novembre 2011, n. 101;
Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle scuole del
primo ciclo del sistema nazionale di istruzione, disposta con
circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della bozza
delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa pubblica il 30
maggio 2012;
Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto a
supporto della consultazione, realizzate su tutto il territorio
nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare ministeriale
24 maggio 2012, n. 46;
Considerati altresi' i contributi di soggetti qualificati,
richiesti ai sensi della citata circolare ministeriale 31 maggio
2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa;
Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito con
decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato con
decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato
della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai criteri
definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n. 31 con
il contributo di consulenti esperti;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27
settembre 2012, con particolare riferimento alla richiesta di
riformulazione dell'articolo 3;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 10095 del 7 novembre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
1. Le Indicazioni nazionali, allegate al presente decreto,
sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati di cui agli allegati A, B, C e D del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni per
il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 luglio 2007.
2. A partire dall'anno scolastico 2012-2013, le scuole
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono
all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima
attuazione e con gradualita', le Indicazioni nazionali contenute nel
documento allegato, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013 i collegi docenti
utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e
coerenti con il piano dell'offerta formativa adottato, le esperienze
maturate nell'ambito del contesto scolastico, le esigenze del
territorio e le condizioni di fattibilita' in cui la singola scuola
opera.

Art. 2
1. Le discipline di insegnamento impartite nel primo ciclo di
istruzione sono: italiano, lingua inglese e seconda lingua
comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e
immagine, educazione fisica, tecnologia. L'insegnamento di
«Cittadinanza e Costituzione» e' assicurato nei modi previsti dal
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'insegnamento
della Religione Cattolica e' disciplinato dagli accordi concordatari
secondo quanto previsto nelle Indicazioni nazionali - Finalita'
generali, allegate al presente decreto.

Art. 3
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' costituito un «Comitato scientifico nazionale per
l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo
dell'insegnamento» incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare
le iniziative di formazione e di ricerca per aumentare l'efficacia
dell'insegnamento in coerenza con le finalita' e i traguardi previsti
nelle presenti Indicazioni.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da non piu' di dodici
componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca tra accademici ed esperti di comprovate
professionalita', capacita' ed esperienza nel campo dell'innovazione
didattica e della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione. I componenti del Comitato rimangono in
carica due anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma 1,
e possono essere confermati per altri due bienni.
3. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione
di alcun compenso.

Art. 4
1. L'Amministrazione scolastica promuove azioni di formazione in
servizio del personale della scuola e attiva un sistema di
monitoraggio delle esperienze che consenta di raccogliere dati e
osservazioni per il miglioramento dell'efficacia del sistema di
istruzione e per successivi eventuali aggiornamenti delle Indicazioni
stesse.

Art. 5
1. L'editoria scolastica adegua, a partire dalle adozioni per
l'anno scolastico 2014-2015, i contenuti dei libri di testo destinati
alle scuole del primo ciclo alle Indicazioni nazionali emanate con il
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 16 novembre 2012
Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 202

Approfondimenti on line


MIUR Scuola, le nuove Indicazioni nazionali per l'istruzione di base (comunicato stampa 06/02/2013)