MIUR DM n. 81 25/03/2013 Regolamento PAS (TFA Speciali)
Attraverso il DM 81 del 25 marzo 2013 il MIUR ha definito il Regolamento relativo ai PAS (Percorsi di Abilitazione Speciale).
| Quadro Crediti Formativi |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 marzo 2013, n. 81
"Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»".
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.155 del 4 luglio 2013)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n),
e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in
materia di reclutamento del personale della scuola;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e
4;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l'abilitazione
all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il
reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in
particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei
requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione
all'insegnamento";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si
desume il principio generale della valorizzazione della esperienza
professionale maturata;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter,
che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento
del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di
concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e
in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina
degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli
insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonche'
della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010,
con il quale e' stata ritenuta meritevole di approfondimento la
questione, gia' sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del
servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini
dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento
all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal
vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai
docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilita' di
fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli
effetti;
Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di
Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, con il quale, pur essendo
stata rimessa la questione al responsabile esercizio della
discrezionalita' spettante all'amministrazione, sono state ritenute
non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa
l'impossibilita' di prevedere, in via transitoria, un accesso
automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in
possesso di un'anzianita' minima di servizio;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi e'
determinato sulla base della programmazione regionale degli organici
e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole
statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e
tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la
rilevazione del predetto fabbisogno di personale e' operata
esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e
disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo
triennio, ma non tiene conto delle disponibilita' temporanee che si
verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di
istruzione e formazione professionale, che comportano comunque
ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far
fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;
Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per
cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del
2010 e' insufficiente a coprire le suddette disponibilita'
temporanee;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati
articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il
numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non
ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da
parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita' di servizio
prestato nelle istituzioni scolastiche, come gia' rilevato
espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessita' di
rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e
all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso
del prescritto titolo di abilitazione;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi
parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di
introduzione di una lettera d) all'articolo 15, comma 1-ter, in
quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa
non offre le necessarie garanzie di qualita' e continuita' del
medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione
dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all'ampliamento
agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita' di
istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM,
ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all'equiparazione
della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41
crediti formativi universitari, in quanto gia' i predetti percorsi
rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali
attualmente previsti in cinque anni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi
alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di
cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi
abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato,
mentre e' ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di
servizio;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012, e
ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella
11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono
l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche
atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni
dell'Afam;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6
dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia, espressi,
rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate
dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la
definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di
abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto
e' materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini
sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso
regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di
servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione
dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno accademico
2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i
percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere dal
medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione
non prevede la presenza di figure tutoriali;
Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione
della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa
vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto
l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente
estesa al comparto Afam;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota
n. 1573 del 6 marzo 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca 10
settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo
2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Art. 2
Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010
1. All'articolo 5:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per
l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di
personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di
istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.";
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al
comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) del contingente di personale docente assunto con contratto a
tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno
scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e'
maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle
esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si
tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".
Art. 3
Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010
1. All'articolo 11 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:
"5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori
e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal
decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare
l'invarianza di spesa.".
Art. 4
Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010
1. All'articolo 15:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono in possesso dei
requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal"; le parole
"modifiche e integrazioni" sono sostituite dalla parola
"modificazioni";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti
dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei
percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera
a);";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi
dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre
2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica,
e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi
formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata
al presente decreto e che ne costituisce parte integrante,
finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di
cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis
relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i
docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici,
che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di
concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei
requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere
dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012
incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie
ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato
nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti
compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per
garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido
anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano
prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso
optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire
ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai
fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e'
valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o
tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un
periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di
servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche
cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa
classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri
di formazione professionale.
1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti
speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza
ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari
che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i
percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui
ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le
iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di
assicurare la possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di
impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da qualsiasi
causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso
previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti
gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni
scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e
con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici
superiori,.
1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni
organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa
e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi
abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei
commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita'
stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della
disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita' ai fini
dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I
titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera
b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e
costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento
per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione
dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del
tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono
integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive
integrazioni e modificazioni.";
e) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le
parole "comma 1";
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio
formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova
d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di
abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere
nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi
delle prove e le modalita' di svolgimento del test preliminare sono
definiti annualmente con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di
30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale
di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti
per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le
modalita' indicate nel comma 13.";
h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente:
"Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare
percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di
titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie
di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997."
l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
"16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la
necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi
contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma
1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini
del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono
cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con
quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il
percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo
alla scuola primaria.
16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i
termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed
esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di
istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.";
m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma:
"27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei
percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento
nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto
esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di
istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe
di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di
ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.".
2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente tabella
11-bis:
"Tabella 11-bis
(art. 15, comma 1-bis)
La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15,
comma 1-bis.
I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e
prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari
ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando
assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla
tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti di servizio di cui
all'articolo 15, commi 3 e 4.
I crediti formativi sono indirizzati:
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle
discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al
perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce
della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n.
87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee
guida;
b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla
capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la
rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo
dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di
simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la
piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i
contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri
che ne assicurano l'accessibilita';
c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a),
b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto
di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu'
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in
contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli
apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita' alla classe e
scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso
previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione,
laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacita' pedagogiche, didattiche,
relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia,
anche assumendo responsabilita' organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in
ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame
finale.
La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso
e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale
tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con
almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica
classe di concorso. Il punteggio di abilitazione e' espresso in
centesimi.
Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore
abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella
redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato
originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini
l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel
corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la piena padronanza
delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle
competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle
norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un
risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento
dell'abilitazione.
(...)*
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 marzo 2013
Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59
* La tabella con il quadro dei crediti formativi previsti per i PAS è allegata al presente articolo