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MIUR Decreto 25/07/2013 Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2013 il decreto che disciplina le modalità di accesso ai percorsi formativi speciali previsti dal Regolamento per il conseguimento dell´abilitazione all´insegnamento.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO
Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.

(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.60 del 30-7-2013)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche,
recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato
approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il d.i. 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la
validita' dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale;
Visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a
cattedra e posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, concernente criteri
generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
e delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
Visto d.m. 6 agosto del 1999, n. 201, istitutivo della classe di
concorso di "Strumento Musicale" nella scuola secondaria di primo
grado;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22 che integra i titoli di
accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con
le Lauree Specialistiche;
Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante il
Codice dell'Amministrazione Digitale;
Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'art. 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare,
l'art. 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei
docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione
professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione
all'insegnamento";
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e
della ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005, n. 21 e 18
novembre 2005, n. 85, con cui sono stati indetti i percorsi
abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art. 2 della Legge 4
giugno 2004, n. 143;
Visto l'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della
Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della Direttiva 2006/100/CE sulla libera
circolazione delle persone;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 32;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per
la pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante l'equiparazione
tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), le lauree
specialistiche ex Decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (LS) e le
lauree Magistrali ex Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (LM) ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato e integrato
dal D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244" (di seguito DM 249/2010);
Visti in particolare l'art. 15 commi 1-bis e ss e il comma 16-bis
del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali abilitanti
riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;
Considerato il comma 16-ter dell'art. 15 del DM 249/10, che
prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai
concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di
istituto e sono validi ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera g),
della legge 62/2000;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art.
15, recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive
dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalle direttive stesse";
Visto il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile
2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo;
Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalita' di attuazione
dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi 1-bis e
ss. del DM 249/2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno
accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri
di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'a.s.
2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del
triennio di servizio richiesto nonche' al superamento della
limitazione all'anno accademico 2014/2015 come termine per
l'attivazione dei suddetti corsi;
Sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola;

Decreta:

Art. 1
Attivazione di corsi speciali
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento


1. Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1-ter
e 16-bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati alle
sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica
abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000
e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con
il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali,
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente
ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009 ;
2. I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi
formativi speciali sono i seguenti:
Scuola dell'Infanzia: Diploma di scuola magistrale o di
istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato
equivalente, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. In particolare, il
titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere
riconducibile al Diploma di Maturita' Magistrale con apposita
dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura,
l'equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto
autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il titolo e'
stato conseguito;
Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o di titolo di
studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l'a.s.
2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido,
deve essere riconducibile al Diploma di Maturita' Magistrale con
apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale
dicitura, l'equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal
decreto autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il
titolo e' stato conseguito;
Scuola Secondaria: Titoli di studio previsti dal D.M. 30
gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22
e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II
livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.
3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, e'
valutabile il servizio prestato nell' anno scolastico, ossia quello
corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello
valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi
prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle
scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
A tal fine, e' valutabile anche il servizio prestato in diverse
classi di concorso, purche' almeno un anno scolastico di servizio sia
stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende
partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria,
gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si
possono cumulare, purche' per ciascun anno scolastico il servizio sia
stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.
E' valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno,
purche' riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di
posto richiesta.
4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi
al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi
relativi all'anno scolastico 2012/13.

Art. 2
Partecipazione ai corsi - compatibilita' - limiti


1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1 i
docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall'art. 15 comma 1-bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine
gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di
una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di
esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni
nei percorsi ordinari di cui all'art. 15 comma 1 del D.M. n.
249/2010.
3. La frequenza ai percorsi abilitanti non e' compatibile con la
frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di
titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.

Art. 3
Domande di ammissione - Esclusioni


1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a
pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a
scelta dell'aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di
concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al
D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077).
2 L'istanza deve essere trasmessa all'Ufficio Scolastico
Regionale della regione prescelta e l'interessato dovra' dichiarare
espressamente di essere disposto a garantire sia l'espletamento del
servizio che la frequenza dei corsi.
3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione
possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
4. A tal fine gli aspiranti utilizzeranno la procedura
informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e la
successiva fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.
5. L'operazione di registrazione puo' essere effettuata seguendo
le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione "Istanze on line -
registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo
Ministero www.istruzione.it.
6. Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase
di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un
Ufficio Scolastico Regionale o territoriale, ferma restando la
possibilita' di avvalersi, per i candidati oggettivamente
impossibilitati a presentarsi, della delega ad altra persona
residente nel territorio italiano.
7. Dopo il completamento della fase di registrazione gli
aspiranti presenteranno istanza di partecipazione: detta operazione
viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on line", presente
sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013.
8. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro
responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione.
10. Sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di
ammissione, gli Uffici Scolastici Regionali provvedono
all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi
speciali e compilano l'elenco degli ammessi da pubblicare sul sito
Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per
i successivi adempimenti di competenza.
Oltre al difetto dei requisiti e' motivo di esclusione la domanda
prodotta fuori termine o in modalita' diversa da quella telematica
sopra descritta.
11. Successivamente, i Direttori Regionali, d'intesa con gli
Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati
alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per
l'attivazione dei corsi.
12. Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni
sulle modalita' di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali,
tenuto conto della capacita' ricettiva dei singoli Atenei e delle
Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.

Art. 4
Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione


La domanda di partecipazione dovra' contenere le seguenti
informazioni:
1) Dati anagrafici dell'aspirante;
2) Ufficio Scolastico Regionale a cui e' indirizzata la domanda
con l'indicazione dell'ultima provincia di servizio, con la
dichiarazione di cui all'art. 3 comma 2;
3) Ordine di scuola;
4) Classe di concorso e/o tipologia di posto;
5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado);
6) Servizi:
a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa
per l'accesso:
a.1) servizi nelle scuole statali dall'a.s. 1999/2000
all'a.s. 2011/2012;
a.2) servizi nelle scuole paritarie dall'a.s. 2000/2001
all'a.s. 2011/2012;
a.3) servizi in centri di formazione professionale dall'a.s.
2008/2009 all'a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati
dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di
formazione professionale);
c. ordine di scuola;
d. classe di concorso;
e. servizio prestato su sostegno;
f. giorni di servizio.
7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al
precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell'a.s. 2012/13;
8) Altre Abilitazioni:
Data di conseguimento;
Ente presso cui e' stata conseguita;
Votazione;
Modalita' di conseguimento;
Estremi del provvedimento di riconoscimento (solo per
abilitazioni conseguite all'estero);
Ente che ha rilasciato il provvedimento (solo per
abilitazioni conseguite all'estero).
9) Di non prestare servizio in qualita' di insegnante con
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole
statali;
10) Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
Ricorsi


1. Avverso l'esclusione dalla partecipazione ai corsi e' ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.

Art. 6
Svolgimento dei corsi - prove d'esame


1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sara' fissato
dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno
individuate sulla base di un'apposita intesa tra il Rettore
dell'Ateneo o il Direttore dell'Istituzione interessata e il
Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di
massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera
giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli
Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche
esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da
concentrare nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche
delle istituzioni scolastiche.
2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati,
e' possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale,
regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso
specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche
universitarie e A.F.A.M. interessate.
3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da
ammettere ai corsi e' determinato da ciascun Ateneo o Istituzione
A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della
disponibilita' di strutture idonee, di personale docente e non
docente e delle dotazioni didattico-strumentali.
L'ordine di priorita' per la frequenza dei corsi sara' definito
con successivo provvedimento.
Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di
iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite,
previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali
interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi
ad attivita' didattiche comuni e trasversali a piu' corsi, anche a
distanza.
4. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. E' consentito un
massimo di assenze nella percentuale del 20%.
Non e' previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
I Direttori Regionali, gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M.
avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino
aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in
particolare, la partecipazione a specifiche attivita' didattiche o
tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM,
da affidare ad esperti.
5. I corsi di cui all'art. 1 si concludono con un esame finale,
avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano l'esame finale
conseguono l'abilitazione all'insegnamento su posto o classe di
concorso per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola
primaria, al fine di conseguire l'abilitazione, devono essere in
possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER,
ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010.
Sara' cura degli Atenei attivare specifici percorsi volti
all'acquisizione, per chi ne sia sprovvisto, della suddetta
certificazione linguistica.
6. Per la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi
crediti, si rinvia, per la scuola dell'Infanzia e per la Scuola
Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la
scuola secondaria, alla tabella 11-bis del D.M. 25 marzo 2013.

Art. 7
Norma finanziaria


I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli Atenei
e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 16 del DM 249/2010.

Art. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali


1. L'Amministrazione, con riferimento al "Codice in materia di
protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo per l'espletamento delle procedure previste dal presente
decreto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi
anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione ai corsi pena l'esclusione dalla
procedura.
3. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del citato Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale,
titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Dirigente individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Art. 9
Pubblicazione


1. Il presente Decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini
per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al
presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente). E' inoltre pubblicato sul sito
internet (www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero,
nonche' sui siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: Chiappetta

Approfondimenti on line


MIUR DM n. 81 25/03/2013 Regolamento PAS (TFA Speciali)