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Legge n. 128/2013 di conversione con modificazioni del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Attraverso la Legge n. 128/2013 è stata prevista la progressiva stabilizzazione del personale docente di sostegno e l'abolizione delle aree nella scuola secondaria di secondo grado. La legge introduce anche importanti novità in merito alla formazione obbligatoria dei docenti curricolari sulle tematiche dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.».
(GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)


Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE

Art. 1
Welfare dello studente

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli
negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo,
incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di
contributi e benefici a favore degli studenti, (( anche con
disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, )) delle scuole secondarie di primo e secondo grado in
possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla
base di requisiti inerenti a:
(( a) (soppressa); ))
b) esigenza di servizi di (( trasporto e assistenza specialistica
anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con
disabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ))
non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni
pubbliche;

c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare (( entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione )) del presente decreto, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le
regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al
comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per
l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei
risultati ottenuti. (( Nei successivi trenta giorni ciascuna regione
provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la
natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino a
esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. ))

4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di
stabilita' interno delle regioni.

(...)
Capo II
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
(...)

Art. 15
Personale scolastico

1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio
scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse
rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma
414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((come modificato dal
presente articolo.)) Il piano e' annualmente verificato dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di
cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, )) della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' (( inserito )) il seguente: «La
predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al (( 75 per
cento e al 90 per cento )) ed e' pari al (( 100 per cento )) a
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

(( 2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma
2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare
una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno
percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti
dall'applicazione del primo periodo non puo' comunque risultare
complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del
comma 2. ))

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( come modificato
dal presente articolo, )) ferma restando la procedura autorizzatoria
di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, ))della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

(( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, le aree
scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al
citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le
parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari
continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti
inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle
procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto,
ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al
triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le
aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette
graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di
istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che
non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto
dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020.
Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati
in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e
rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. ))

(...)

Art. 16
Formazione del personale scolastico

(( 1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con
particolare riferimento alle zone in cui e' maggiore il rischio
socio-educativo, e potenziare le capacita' organizzative del
personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro
10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti
di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione e
aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun
alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche
attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e
per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte
dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in
particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori
criticita';

b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di
integrazione a favore di alunni con disabilita' e bisogni educativi
speciali;

c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in
particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla
didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua
2;

d) all'aumento delle competenze relative all'educazione
all'affettivita', al rispetto delle diversita' e delle pari
opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi di genere,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119;

e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei
sistemi scolastici;

f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione
presso enti pubblici e imprese. ))

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso
convenzioni con le universita' statali e non statali e con
associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che possiedano
specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel
rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. (( Il decreto
disciplina altresi' lo svolgimento delle iniziative di formazione di
cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al
fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti
coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti
tecnico-laboratoriali piu' avanzati. ))

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale
docente della scuola (( di ruolo e con contratto a termine, )) con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' per
l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti
di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in
via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al
periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per il
recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale
docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni
per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al
precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo
sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e
dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli
esercizi successivi.


Approfondimenti on line


Superabile: INCLUSIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO, TRE IMPORTANTI NOVITÀ DALLA LEGGE 128/2013 di Salvatore Nocera, responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio dell'Aipd sull'integrazione scolastica

Conversione in legge (128/13) del DL 104: il commento della FLC CGIL