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MIUR D.D. n. 45 25/11/2013 Attivazione PAS - Percorsi Abilitanti Speciali

Il MIUR con il DD n. 45 del 25/11/2013 ha fornito indicazioni in merito all'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e scuola primaria - scuola secondaria di I e II grado.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
IL CAPO DIPARTIMENTO


Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante riforma degli ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso relativamente alle tabelle A, C, e D allegate al medesimo D.M. n. 39/1998;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina, da parte delle università, degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria nonché delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998 n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
D.M. 6 agosto del 1999 n. 201, istitutivo della classe di concorso di "Strumento musicale" nella scuola secondaria di primo grado;
Visto il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 che integra i titoli di accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con le Lauree specialistiche;
Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante il Codice dell'Amministrazione digitale;
I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005 n. 21 e 18 novembre 2005 n. 85, con cui sono stati indetti i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 giugno 2004 n. 143;
Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'art. 32;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione, recante I'equiparazione tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), le lauree specialistiche ex Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 (LS) e le lauree magistrali ex decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (LM);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" (di seguito D.M. n. 249/2010);
Visti in particolare l'art. 15 commi 1/bis e ss. e il comma 16/bis del D.M. n. 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio:
Visto il decreto del Miur 11 novembre 2011, recante la definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria di cui all'art. 15 comma 16 del D.M. n. 249/2010.
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15, recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e Sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 marzo 2013 n. 81, recante modifiche agli articoli 5, 11 e 15 del D.M. n. 249/2010;
Visto il decreto 25 luglio 2013, n. 58, a firma del Direttore generale del personale scolastico, che ha indetto la procedura di acquisizione delle istanze per la partecipazione ai corsi speciali di cui agli artt. 15 commi 1/ter e 16/bis del D.M. n. 249/2010;
Considerato che i percorsi speciali abilitanti non prevedono, a differenza degli altri percorsi di abilitazione normati dal D.M. n. 249/2010, alcuna prova di accesso;
Ritenuta l’esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati e di garantirne l'ordinato avvio a partire dall'anno accademico 2013/2014;
Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Ccnl relativo al personale del comparto Scuola

DECRETA

Art. 1 - Attivazione dei percorsi speciali abilitanti
1. Gli atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell’art. 15 commi 1/ter e 16/bis del D.M. n. 249/2010, i percorsi speciali abilitanti.
2. Gli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.D.G. n. 58/2013, trasmettono l'elenco degli ammessi ai corsi agli atenei e alle istituzioni Afam, che provvedono, d'intesa con i Direttori regionali, ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi.

Art. 2 - Criteri di ripartizione dei candidati
1. I candidati ammessi ai corsi sono assegnati ai singoli atenei o Istituzioni Afam della regione secondo criteri che assicurino sia la frequenza dei corsi che lo svolgimento del servizio.
2. Qualora la capacità ricettiva degli Atenei e delle Istituzioni Afam dell'intera regione sia insufficiente rispetto al numero degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti, sarà necessario suddividere i corsi in più anni accademici. A tal fine l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio dei candidati, valutata secondo la tabella di valutazione dei servizi delle graduatorie di istituto di III fascia annesse al D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente per la parte concernente I'anzianità d'insegnamento.
A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
I servizi valutabili sono quelli presenti al Sidi se prestati nelle scuole statali e quelli derivanti dalle autocertificazioni degli interessati se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale.
Il possesso di eventuale altra abilitazione, non indicata nella domanda di partecipazione ai corsi, dovrà essere comunicato, con apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da inoltrare all'ufficio Scolastico Regionale cui è stata inoltrata la domanda, qualora non sia desumibile dal Sistema Informativo dell'Istruzione (Sidi), per effetto dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e/o di istituto di I e II fascia.
3. Qualora invece il numero dei candidati sia esiguo e comunque inferiore alle 30 unità, in alternativa all'attivazione dei corsi a livello interregionale, prevista all'art. 6, comma 2 del D.D.G. 58/2013, possono essere previsti raggruppamenti di classi di concorso omogenee o accorpamenti di discipline comuni, anche al fine di ottimizzare le risorse.
In tal caso sarà, inoltre, possibile attivare una parte del percorso formativo su piattaforma e-learning, in misura diversa rispetto a quanto indicato al successivo art. 3 punto 3.
4. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, gli accordi quadro e le intese di cui all'art. 6, commi 1 e 4 del D.D.G. n. 58/2013, disciplinano la stipula di apposite convenzioni tra gli atenei e le Istituzioni Afam con le Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori.

Art. 3 - Svolgimento dei percorsi
1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato per l'anno accademico 2013/14 e successivi, dai competenti Atenei e Istituzioni Afam e secondo le modalità illustrate all'art. 6 del D.D.G. n. 58/2013 e comunque dovranno iniziare, preferibilmente, entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di luglio 2014.
2. La durata complessiva dei corsi è definita dagli allegati A e B.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. Le attività didattiche in presenza dovranno essere pari ad almeno un terzo delle ore di insegnamento, le rimanenti ore saranno impegnate in attività di studio ivi comprese le attività in modalità e-learning.
4. Le strutture didattiche degli Atenei e Istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico, in misura non superiore al 1S% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista:

a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione;
b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi a una delle discipline oggetto dell'abilitazione (per ogni annualità in misura di 113 della riduzione massima prevista).

5. Per la scuola secondaria, le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella 11/bis di cui al D.M. n. 249/2010 e la ripartizione dei punteggi che, sommati, rappresentano il punteggio di abilitazione, sono definiti nell’Allegato A, parte integrante del presente decreto.
Per la scuola primaria e dell'infanzia, le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella Aannessa al D.M. 11/11/2011 citato in premessa e la ripartizione dei punteggi che, sommati, rappresentano il punteggio di abilitazione, sono definiti nelllAllegato B, parte integrante del presente decreto.
6. L'abilitazione viene conseguita con il punteggio pari ad almeno 60/100.

Art. 4 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del D.D.G. 25 luglio 2013, n. 58.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Miur.

Roma, 22 novembre 2013
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

ALLEGATO A (Scuola Secondaria)
Il presente allegato A integra la tabella 11/bis allegata al D.M. 25 marzo 2013, recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" con riferimento alla valutazione degli insegnamenti e all'attribuzione del punteggio di abilitazione.

1. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi).
I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
c)all'acquisizione delle competenze didattiche finalizzate a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

2.Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di possedere solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d)di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

3. Al fine di certificare I'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui al punto 1:

a) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo A, della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi” sono valutate specificamente attraverso una prova scritta e una prova orale le competenze di didattica generale e le competenze di cui al punto 1 c);
b) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B, della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi” sono valutate specificamente attraverso una o più prove scritte e una orale le conoscenze e le competenze disciplinari e didattichedegli aspiranti, relative agli insegnamenti propri della classe di concorso, ai sensi del punto 1.a).
Nel caso di classi di concorso che prevedano l'utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico pratico, è prevista inoltre una prova di laboratorio. Nel caso di insegnamenti artistici e musicali, è prevista inoltre una prova pratica;
c) per ciascuno degli insegnamenti di cui al gruppo C, della sotto illustrata tabella del “quadro dei crediti formativi”sono valutate specificamente, attraverso una prova scritta e una prova orale comprensiva di dimostrazione pratica, le competenze di cui al punto 1.b).

I programmi delle prove sono pubblicati sui siti degli atenei e delle istituzioni Afam prima dell'inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove contemplate nelle precedenti lettere a), b) e c) sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30in ciascuna delle prove. Le prove sono tassativamente svolte in presenza.
Il mancato superamento di una prova comporta l'esclusione dal percorso.
4.Accedono all'esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30in ciascuna delle prove di cui al punto 3. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso o posto di insegnamento. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti criteri:

a) Media degli esami (nel caso, di più prove relativamente al medesimo esame, si considera il voto risultante dalla media delle prove sostenute) 70 punti (minimo 42 punti)
b) Valutazione dell'esame finale 30 punti (minimo 18 punti)

Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.
5.L'esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza di quanto previsto al punto 2,anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche.
6. Il percorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato inferiore a 60 centesimi nell'esame finale preclude la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso procedure riservate, fermo restando la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i percorsi di Tirocinio formativo attivo.


QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI (Scuola Secondaria)
(omissis)

ALLEGATO B (Scuola primaria e dell’infanzia)
1.Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del D.M. n. 249/2010. La presente tabella definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto n. 249/2010, ovvero:

a) I'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", di seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa e della relativa didattica. La valutazione o la certificazione di dette competenze è svolta ai sensi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della certificazione delle competenze in lingua inglese ai sensi del predetto decreto, i Cfu relativi si intendono assolti.
b) I'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei' contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
c) I'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di possedere solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d)di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche; relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacità'di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

3. Al fine di certificare I'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui al punto l:

a) Per ciascuno degli insegnamenti “relativi alla didattica generale e speciale” della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi” sono valutate specificamente attraverso unaprova scritta e una prova orale le competenze di didattica generale e le competenze didattica speciale;
b) per ciascuno degli insegnamenti relativi alla didattica della scienze, delle Scienze umane, delle arti e delle attività motorie, della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi“ sono valutate specificamente attraverso una o più prove scritte e una prova orale le conoscenze e le competenze disciplinari e didattiche degli aspiranti, relative agli insegnamenti.
c) Per ciascuno degli insegnamenti relativi alle tecnologie didattiche della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi” sono valutate specificamente attraverso una o più prove scritte e una prova orale le conoscenze e le competenze disciplinari e didattiche degli aspiranti,di cui al punto 1.b).

I programmi delle prove sono pubblicati sui siti degli atenei prima dell'inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove contemplate nelle precedenti lettere a), b) e c) sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Le prove sono tassativamente svolte in presenza.
Il mancato superamento di una prova comporta I'esclusione dal percorso.
4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.
5.Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti.
6.Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.
7.La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti criteri:

a) Media degli esami (nel caso di più prove relativamente al medesimo esame, si considera il voto risultante dalla media delle prove sostenute) 70 punti (minimo 42 punti)
b) Valutazione dell'esame finale 30 punti (minimo 18 punti)

Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI
(Scuola primaria e dell’infanzia)
(omissis)

Fonte:

MIUR D.D. 45 del 25 novembre 2013 PAS - Percorso Abilitante Speciale