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MIUR DM n. 967 24/12/2014 Attivazione corsi specializzazione sostegno A.A. 2014/2015

Con il DM n. 967 del 24/12/2014 il MIUR ha autorizzato le università ad attivare nell'a.a. 2014/15 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In totale sono previsti 5857 posti.


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MIUR D.M. n. 967 del 24 dicembre 2014

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Autorizzazione all’istituzione e all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2014/2015
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono “al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio “;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno;
VISTO il decreto Interministeriale 10 marzo 1997 concernente il valore legale dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale;
VISTO il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, recante “Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica” e in particolare l’articolo 1, in base al quale “A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139 recante “Attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93 concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249;
VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312, concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 novembre 2014, n. 832, concernente le procedure per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno;
ACQUISITE le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM 832/2014;

DECRETA

Art. 1
1. Ciascun Ateneo è autorizzato ad attivare nell'a.a. 2014/15 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti fissato dalla tabella A, parte integrante del presente decreto.
2. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
3. I percorsi e le relative prove di accesso sono disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa.
4. Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all’articolo 6 e all’allegato C del predetto decreto 30 settembre 2011.
5. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente II ciclo in un grado loro mancante ovvero che, in occasione del I ciclo di specializzazione bandito ai sensi del DM 249/2010, erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione.
6. Ai fini di cui al comma 5, gli atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.

Art.2
1. L’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei percorsi è subordinata al possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado, nella scuola secondaria di II grado ovvero della relativa idoneità concorsuale conseguita antecedentemente al concorso bandito con decreto direttoriale 24 settembre 2012, n. 82.
2. Ai sensi del Decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, il personale con nomina a tempo indeterminato da graduatoria di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 24 settembre 2012, n. 82 acquisisce contestualmente il titolo di abilitazione e la possibilità di accedere alla prove di accesso ai percorsi di specializzazione di cui al presente decreto.

Il Ministro
Stefania Giannini

Allegato: Tabella A – Percorsi autorizzati

Fonte:

MIUR D.M. n. 967 del 24 dicembre 2014 Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Approfondimenti on line


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Come si consegue l'abilitazione per l'insegnamento di sostegno