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MIUR DM n. 461 02/07/2015 Definizione posti per l’accesso alla laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2015/16

Il MIUR ha emanato il Decreto n. 461 del 2/07/2015 che definisce in 5.920 i posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia per l’accesso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2015/2016. Allegata al decreto la ripartizione delle disponibilità dei posti suddivisi per sedi.


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Decreto Ministeriale 2 luglio 2015 n. 461
Definizione posti per l’accesso alla laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2015/16.


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. b) e l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO l'articolo 6 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", che attribuisce all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81;

VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione del predetto decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n.241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n.271

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 16 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate le procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l'a.a 2015/16;

VISTA la potenziale offerta formativa comunicata in sede di accreditamento da parte di ciascun Ateneo per l'a.a. 2015/16;

VISTA la nota n. 16228 del 29 maggio 2015 con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico ravvisa la perdurante congruità della programmazione dei posti adottata nell'a.a. 2014/15;

VISTI i decreti ministeriali 15 giugno 2015 di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi per l'a. a. 2015-2016;

RITENUTO opportuno confermare la sostanziale stabilità della programmazione per l'a.a. 2015/16 rispetto ai dati dell'ultimo triennio, a seguito delle verifiche sull'offerta formativa sostenibile degli atenei;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015/2016 previsto dalle predette disposizioni;

RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2015/2016 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;


D E C R E T A:

Art. 1
1. Con riferimento all'anno accademico 2015/2016, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sono definiti in numero di 5.920 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 16 aprile 2015 citate in premessa.


Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 luglio 2015
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini


Fonte; MIUR Decreto Ministeriale 2 luglio 2015 n. 461

Approfondimenti on line


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