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Bozza decreto certificazioni alunni in situazione di handicap

Le considerazioni inviate dalla FADIS all’Osservatorio Permanente per l’Integrazione Scolastica inerenti la bozza del decreto sugli accertamenti collegiali degli alunni in situazione di handicap frequentati le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Il decreto è stato previsto dalla legge finanziaria 2003.


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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Letizia Moratti

E p.c.
Al Sottosegretario di Stato
On. Valentina Aprea
Al Coordinatore dell’Osservatorio Permanente per l’Integrazione
Scolastica
Dott. Silvio Criscuoli

Oggetto: Osservazioni FADIS bozza decreto certificazione degli alunni in situazione di handicap


In relazione alla bozza di decreto inerente le certificazioni degli alunni in situazione di handicap presentata nel corso della riunione dell’Osservatorio Permanente per l’Integrazione Scolastica tenutasi presso il Ministero dell’Istruzione in data 11 marzo 2003 la FADIS intende esprime le seguenti considerazioni:

Considerazioni di carattere generale:

1. E’ necessario distinguere l’attestazione di invalidità civile dalla “certificazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica nelle sezione e nelle classi comuni di ogni ordine e grado”.

2. E’ opportuno utilizzare sempre nella normativa inerente l’integrazione scolastica il termine alunno in situazione di handicap anziché “portatore d’handicap”. Termine utilizzato anche nella bozza di decreto relativo alle certificazione e nella legge 104/92 ma non sempre presente in altri atti normativi del Ministero dell’Istruzione e della Salute.

3. E’ opportuno prevedere un’applicazione graduale del decreto anche con l’emanazione di norme transitorie onde evitare situazioni di disagio alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. Inoltre è necessario individuare tempi certi per l’insediamento delle commissioni su tutto il territorio nazionale.

Considerazioni inerenti la bozza di decreto:

Articolo 1 comma 6: E’ fondamentale definire in altro modo la tempistica per il rilascio della certificazione da parte della commissione. Il rilascio o l’aggiornamento della certificazione deve coincidere con la data d’iscrizione dell’allievo alla scuola e non con l’inizio dell’anno scolastico. Quindi il termine potrebbe essere il 31 gennaio di ogni anno solare. Tale termine consentirebbe all’amministrazione scolastica centrale e periferica un’adeguata predisposizione del personale docente di sostegno specializzato e delle altre forme di sostegno previste dalla legge 104/92.

Articolo 1 comma 5: E’ opportuno inserire tra i componenti della commissione non solo personale medico ma anche docenti con esperienza maturata all’interno delle scuole in materia di integrazione scolastica. A tal proposito si suggerisce l’inserimento di un docente di sostegno specializzato con diploma di specializzazione polivalente ex DPR 970/75 che abbia già assolto l’obbligo quinquennale da almeno due anni.

Articolo 1 comma 8: Riconosciamo l’intendo di individuare nuove modelli di classificazione delle persone in situazione di handicap anche alla luce dei più recenti studi scientifici in materia. Riteniamo che i nuovi modelli di classificazione non debbano assegnare una visione della persona in situazione di handicap con criteri prevalentemente di tipo medico-clinico. Pertanto auspichiamo l’utilizzo della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - ICF, di recente approvata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e accettata da 191 paesi del mondo come linguaggio standard internazionale condiviso. Tale classificazione non sostituisce il modello di riferimento denominato ICD-10 attualmente in uso ma secondo autorevoli esperti potrebbe essere utilizzato in modo complementare.

Articolo 1 comma 9: Rileviamo positivamente che la certificazione contempli modalità organizzative e gestionali riferite all’accompagnamento del percorso evolutivo dell’alunno in situazione di handicap con verifiche periodo certe e coerenti con quanto previsto dalla legge 104/92 e dal DPR del 24/02/94 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”. In ogni caso si ritiene opportuno prevedere nel decreto almeno due incontri obbligatori per ogni anno scolastico con i componenti della commissione e con il responsabile della stessa.

Articolo 3 comma 2: Riconosciamo l’intento di individuare nuove forme di accertamento per la Sindrome di Down. Tuttavia riteniamo che tali forme di accertamento debbano necessariamente essere estese anche a tutte le altre patologie di origine cromosomica. Inoltre non condividiamo l’affermazione che la presenza nella persona della Sindrome di Down determini necessariamente una situazione di “particolare gravità”. Riteniamo opportuno precisare che devono essere confermate anche per le patologie di origine cromosomica gli adempimenti normativi previsti ai fini dell’integrazione scolastica dalla legge 104/92 e dal DPR del 24/02/94.

Data i tempi limitati concessi per l’invio delle osservazioni da parte delle associazioni presenti nella Consulta la FADIS si riserva di approfondire la tematiche suggerite con ulteriori contributi.

Ferrara, 19 marzo 2003

Il Presidente FADIS
Nicola Quirico


Pubblichiamo nel sito FADIS il testo dell'articolo 3 della legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Articolo 3
Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.


2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.


Per chi vuole approfondire online:

Handylex: Legge 5 febbraio 1992, n. 104

APIS FADIS: D.P.R. 24/02/94 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".