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Legge n. 89 26/05/2016 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (finanziamenti scuole paritarie che accolgono alunni disabili)

Attraverso la Legge n. 89 del 26/05/2016 è stato previsto a decorrere dall'anno 2017 un contributo di 12,2 milioni di euro annui alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
LEGGE 26 maggio 2016, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» e' sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
(...)
Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie che
accolgono alunni con disabilita').
1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

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