MIUR DM n. 617 04/08/2016 Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2016/2017
Emanato dal MIUR il DM n. 617 del 08/08/2016 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, finalizzati alla formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria. La laurea in scienze della formazione primaria in base alla normativa vigente abilita all'insegnamento, contestualmente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria". Inoltre attraverso la laurea in scienze della formazione primaria è possibile accedere al corso aggiuntivo abilitante per l'insegnamento di sostegno. Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento l'articolo 3 prevede che le prove vengano organizzate dai singoli atenei secondo quanto previsto dalla legge n.104/1992 (studenti con disabilità) e dalla legge n, 170/2010 (studenti con DSA). La prova di ammissione a Scienze della formazione primaria si svolgerà presso ciascuna sede universitaria il giorno 6 ottobre 2016.Decreto Ministeriale 4 agosto 2016 n. 617
Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2016/2017
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, e 6;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e, in particolare, l'articolo 1, comma 189, in forza del quale "In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa.";
VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante "Norme per la tutela, valutazione e promozione della lingua friulana", e, in particolare, l'articolo 17;
VISTA l'intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
RAVVISATA la necessità di garantire il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2016/2017;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
DECRETA
Articolo 1
(Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)
1. Per l'anno accademico 2016/2017, l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna Università, consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. Competenza linguistica e ragionamento logico;
b. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
c. Cultura matematico-scientifica.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata
7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
a. B1: punti 3
b. B2: punti 5
c. C1: punti 7
d. C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80.
9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.
10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
11. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)
1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna Università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 249/2010 citato in premessa, emana il relativo bando, che:
a. indica il numero dei posti disponibili;
b. prevede disposizioni atte a garantire l'anonimato della prova, la trasparenza e l'imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
c. definisce le modalità di accertamento dell'identità dei candidati, gli obblighi e i divieti per i candidati nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati;
d. definisce le modalità di svolgimento della procedura in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
2. Le Università approntano ogni misura idonea per garantire il corretto svolgimento della prova.
Articolo 3
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova dal precedente articolo 1, comma 5.
Articolo 4
(Calendario della prova di ammissione)
La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 6 ottobre 2016 alle ore 11:00.
Articolo 5
(Norma finanziaria)
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 4 agosto 2016
IL MINISTRO
F.to Prof.ssa Stefania Giannini
Allegato
Approfondimenti on line
Raccolta di siti delle Università che hanno istituito corsi di Laurea in scienze della formazione primaria