MIUR CM n. 10 del 15/11/2016 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018
Emanata dal MIUR la CM n. 10 del 15/11/2016 relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018. Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8 del 16 gennaio 2017 alle ore 20 del 6 febbraio 2017. Tuttavia sono presenti esclusioni dalla presentazioni della domanda online tra queste la scuola dell'infanzia. La circolare al punto 9 presenta specifici riferimenti all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana.MIUR CM n. 10 del 15/11/2016
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018
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9- Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti
collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.
185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale,
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo,
qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico
2017/2018, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e
formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992, al
fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma
4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122).
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo
del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non
frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di
istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni
(cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
9.2 - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al
decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare,
provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo
degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a
quanto previsto dall’articolo 6 del d.m. 5669 del 2011, che supera l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado.
L’alunno con diagnosi di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che
consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di
credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso
di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e
formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi
crediti formativi maturati.
9.3 - Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del
1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e
in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole
e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso
delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la
Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma -
dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con
ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i
minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità
previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non
italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.
Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena
possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione
delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio
2014.
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IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
Fonte:
MIUR CM n. 10 del 15/11/2016 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018
Approfondimenti on line
integrazionescolastica.it
MIUR Nota n. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
MIUR comunicato stampa del 15/11/2016 "Iscrizioni a scuola dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017, pubblicata la circolare"