MIUR Nota n. 1553 04/08/2017 Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n.66/2017
Attraverso la nota n. 1553 del 04/08/2017 il MIUR ha fornito i primi chiarimenti sulla tempistica di attuazione del D.L.Vo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità).MIUR
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE
Nota n. 1553 del 04/08/2017
OGGETTO. Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)
Nell' ottica di un corretto avvio dell'anno scolastico, preme soffermarsi sui termini di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017 e fornire taluni chiarimenti in merito a dette decorrenze. Il citato decreto legislativo mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando ed armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti, intervenendo, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica e sulla modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno.
L'inclusione scolastica, perché sia effettiva, deve interessare tutte le componenti professionali che operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza scolastica inclusiva in termini di impegno per il "supporto" alle alunne/alunni ed alle studentesse/studenti con disabilità.
In questo senso il citato decreto legislativo effettua una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto - dovere all'istruzione (articolo 3 del decreto legislativo n.66/2017).
In questo quadro di riferimento le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal I° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale . Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma 1 a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 1) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato decreto legislativo n.66/2017) entreranno in vigore a partire dal I° gennaio 2019. Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal 1° settembre 2019.
Differentemente il legislatore ha voluto che i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1° settembre 2017, così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro.
Restano confermate, infine, le disposizioni previste dal D.P.R. n.81/2009 sulla formazione delle classi, che, come ricordato nella nota prot. n. 21315 del 15 maggio u.s, a cura della Direzione generale per il personale scolastico, concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, prevede che, in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.*
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
* MIUR Nota n. 1557 del 08/08/2017
OGGETTO. Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)
Precisazione
Si richiama la nota prot.n. 1553 del 4 agosto u.s., avente pari oggetto, e si precisa che, per mero errore materiale, nell'ultimo capoverso è stata riportata l'errata indicazione, di norma, di 22 alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili, anziché, di norma, di 20 alunni per classe, così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.P.R.n.81/2009.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale