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MIUR DM n. 741 03/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Emanato dal MIUR il DM n. 741 del 03/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'articolo 14 del decreto fornisce indicazioni per i candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.


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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricera

(...)
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 62/2017, concernente lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7;

Articolo 5
(Riunione preliminare e calendario delle operazioni)


(...)
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)


1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di
apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Articolo 15
(Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)


1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi l e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

7. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

(...)

Il Ministro
F.fa Sen. Valeria Fedeli

Approfondimenti on line


D. L.gs n. 62 13/04/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

AIPD Scheda n. 560. I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17 e CM 1865/17), a cura di Salvatore Nocera (17/10/2017)