MIUR Nota n. 1865 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
Attraverso la Nota n. 1865 del 10/10/2017 il MIUR ha fornito indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. All'interno della nota sono presenti specifici riferimenti agli alunni e alle alunne con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.
| Indicazioni primo ciclo |
MIUR Nota n. 1865 10/10/2017
Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
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LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.
Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.
La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario. dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.
Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
Approfondimenti on line
MIUR DM n. 741 03/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
AIPD Scheda n. 560. I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17 e CM 1865/17), a cura di Salvatore Nocera (17/10/2017)