D. M. 15/12/2017 "Modalità di espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria"
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 33 del 09/02/2018 il D.M. 15 del 15/02/2017 relativo alle modalità di espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20 febbraio al 22 marzo 2018.Riportiamo una selezione di alcuni articoli del D. M. 15/12/2017 con i principali riferimenti ai posti di sostegno. Il testo completo può essere consultato sulla G.U. Serie Generale n. 33 del 09/02/2018
D. M. 15 dicembre 2017
"Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione".
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
(...)
Art. 3 Concorso
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Art. 6 Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle proceduredi cui al presente decreto icandidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado,o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per posti di sostegno purche', in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
(...)
Art. 8 Prova orale
1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
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Fonte:
DECRETO 15 dicembre 2017 Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. (18A00845) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2018)