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MIUR Nota n. 2936 20/02/2018 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI

Attraverso la nota n. 2936 del 20/02/2018 il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti in merito allo "svolgimento delle prove INVALSI quale requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché al rilascio della certificazione delle competenze". Nella nota sono contenute specifici riferimenti agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
MIUR Nota n. 2936 20/02/2018
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI


Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con la nota prot. 1865 del 10 ottobre 2017,
si forniscono alcune indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento delle prove INVALSI
quale requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché al
rilascio della certificazione delle competenze.

1. Esempi per lo svolgimento delle prove INVALSI al computer
Come è noto, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni
partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’INVALSI.
La partecipazione alle prove, che per il corrente anno scolastico si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 4 e il 21 aprile 2018, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica,
è requisito di ammissione all’esame.
L’introduzione delle prove INVALSI computer based (CBT) per la classe terza secondaria di primo
grado tiene conto della fase di loro prima applicazione, utilizzando metodologie e strumenti che
consentano di fornire alle alunne e agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi e che
diano loro il giusto riconoscimento delle competenze acquisite durante il percorso scolastico.
Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 minuti
ciascuna, (90 minuti per ogni prova) in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il tempo per
rispondere serenamente alle domande.
Inoltre, la modalità CBT consente di mantenere la stessa precisione nella definizione dei risultati
con un numero minore di quesiti di un’equivalente prova cartacea.
Pertanto, le prove CBT di aprile 2018 avranno circa il 10% in meno di domande rispetto alle prove
cartacee degli anni passati.
INVALSI ha già messo a disposizione alcuni esempi di prove – e altri saranno pubblicati nel corso
delle prossime settimane – sul proprio sito al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
Lo scopo dei predetti esempi è quello di fornire alle alunne e agli alunni e ai loro docenti la
possibilità di familiarizzare con la piattaforma INVALSI.
Per quanto riguarda i contenuti della prova d’Italiano e di Matematica, essi saranno in perfetta
continuità con quelli delle prove degli anni passati, mentre quelli della prova d’Inglese sono in linea
con quanto previsto dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue, livello A1 e
A2) secondo gli esempi pubblicati al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese
Si precisa che le prove INVALSI CBT sono state predisposte su una piattaforma online già
utilizzata in diversi Paesi europei per lo svolgimento di prove analoghe e in alcune importanti
ricerche comparative internazionali.
Si segnala che nei mesi passati sono comparsi in rete o a corredo di alcuni testi scolastici alcuni
esempi di prove CBT. Al riguardo, si precisa che tali esempi non sono in alcun modo da collegarsi
alle prove INVALSI, né rispetto alle modalità tecniche di svolgimento, né ai loro contenuti.

2. Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e
rilascio della certificazione delle competenze

Nei prossimi giorni le scuole dovranno indicare nell’area riservata al Dirigente scolastico per quali
alunne e alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in base a
quanto disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017.
Ai sensi del richiamato articolo 11 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono
riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o
con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con
quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.
Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti
compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea –
ovvero l'esonero da una o più prove.
Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta
relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova
INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione
nell’attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in
considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall’INVALSI ai
sensi dell’art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.
Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o
più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non
riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.
In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione
delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.
Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi
della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con
disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza
strumenti compensativi.

3. Partecipazione alle prove INVALSI dei candidati privatisti
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell’articolo 3 del
decreto ministeriale n. 741/2017, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 dicembre
2018, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi all’esame, sempre in qualità di candidati
privatisti, coloro che si avvalgono dell’istruzione parentale e coloro che frequentano la terza classe
presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta all’albo regionale
oppure coloro che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da
almeno un triennio.
Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove
INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o
paritaria dove sosterranno l’esame di Stato.

La richiesta di sostenere l’esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria
prescelta, fornendo i dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi essenziali del suo
curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in
corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo 2018.
Nel caso di alunne e alunni privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che
vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa
vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate,
rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il
piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
Per il corrente anno, la domanda di ammissione all’esame di Stato va presentata entro il 20 marzo
2018, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo
mese di aprile.
L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della
eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, iscrive presso il sistema SIDI del MIUR
entro e non oltre il 23 marzo 2018 i candidati privatisti all’esame di Stato.
Per ulteriori indicazioni sulle prove CBT è possibile consultare il materiale informativo a cura di
INVALSI disponibile all’indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima
diffusione alla presente nota tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di
istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Approfondimenti on line


AIPD Scheda n. 565 Prove INVALSI a.s. 2017-18 per l’ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo (Nota 2936/18) a cura di Salvatore Nocera e Nicola Tagliani (15/3/2018)