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MIUR DM n. 395 30/04/2019 Modalità e contenuti della prova di ammissione corso di laurea magistrale a ciclo unico per l' insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - a.a. 2019/20

Emanato dal MIUR il DM n. 395 del 30/04/2019 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, finalizzati alla formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento l'articolo 4 prevede che le prove vengano organizzate dai singoli atenei secondo quanto previsto dalla legge n. 104/1992 (studenti con disabilità) e dalla legge n. 170/2010 (studenti con DSA). La prova di ammissione a Scienze della formazione primaria si svolgerà presso ciascuna sede universitaria il giorno 13 settembre 2019 alle ore 11:00.


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MIUR DM n. 395 del 30/04/2019
Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - a.a. 2019-2020


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO inoltre l’articolo, 1, comma 5, del predetto decreto legge n. 85 del 2008 che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a)»;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”»;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»” e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, e 6;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante «Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico»;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare, l’articolo 1 , comma 189, in forza del quale «in attuazione dell’art. 19 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d’intesa con l’università e il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove d’accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa»;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007 , n. 29, recante «norme per la tutela, valutazione e promozione della lingua friulana”, e in particolare l’articolo 17»;

VISTA l‘intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca e la Regione Autonoma della valle d’Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 15, comma 25, del citato regolamento di cui al DM n. 249 del 2010 ;

VISTO il D.lgs. del 13 aprile 2017, n. 65 recante: «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed, in particolare l’art. 14, comma 3 in forza del quale:« A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.»

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378 recante: «Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia» ed, in particolare, l’art. 9, comma 2 in forza del quale: « I laureati nella classe L-19 Scienze dell' educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma l, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.»

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"» e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le disposizioni ministeriali, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, concernenti le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2019/2020;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto con l’inizio dell’a.a. 2019/2020;

RITENUTO di definire, per l’a.a. 2019/2020, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

DECRETA


Articolo 1
(Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)


1. Per l’anno accademico 2019/2020, l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al D.M. n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna Università, consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. Competenza linguistica e ragionamento logico;
b. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
c. Cultura matematico-scientifica.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per ogni risposta omessa o errata
7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

a. B1: punti 3
b. B2: punti 5
c. C1: punti 7
d. C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.


8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.
10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)


1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna Università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 249/2010, emana il relativo bando, che:

a. indica il numero dei posti disponibili;
b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3
(Ammissione al terzo anno per i laureati in Scienze dell' educazione e della formazione L-19)


1. Per l’a.a. 2019/2020 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma l del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.

Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)


1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. L’Ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1 del presente decreto.

b) Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

4. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5
(Calendario della prova di ammissione)


1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 13 settembre 2019 alle ore 11:00.


Articolo 6
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti tra le Università con successivo decreto.

2. Ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle Università.


Articolo 7
(Trasparenza delle fasi del procedimento)


1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

3. All’attuazione del presente decreto le Università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del miur sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il ministro
Dott. Marco Bussetti

Fonte: MIUR DM n. 395 del 30/04/2019 Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - a.a. 2019-2020

Approfondimenti on line


MIUR DM n. 424 17/05/2019 Definizione Posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 2019/2020

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