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Decreto Legge n. 22 08/04/2020 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Con il Decreto Legge 22/20 vengono fornite indicazione alle scuole indicazioni sugli esami di Stato e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Inolte il DL prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, la sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia, l'introduzione di misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, la predisposizione di misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Nello per la scuola si "prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali" (art. 1 comma 5).
DECRET LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(GU n.93 del 8-4-2020)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli
effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta
producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato
avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e
semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell'istruzione;
Ritenuta, altresi', la necessita' di dover prevedere misure
eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni, nonche' per assicurare la
continuita', pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle
attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti per gli esami di Stato
e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure
sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le
modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti
relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita'
didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti
tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e
rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando
l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni,
prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo,
prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere
nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di
esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche
discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero
dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale
degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come
definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i
candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento
rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi
specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi
speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7,
comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito
nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del
punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto
legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene
conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento
conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze
maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17,
comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
ordinanze di cui al comma 1.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare
specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare
l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione
e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami
di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere
sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle
entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo
per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26
dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque
entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti
procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza
sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'
assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9
agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive
modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi
dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come
determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,
e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto
2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 3
Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni
dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il
termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla
deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 4
Sospensione delle prove concorsuali
per l'accesso al pubblico impiego

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita
esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle
medesime procedure.

Art. 5
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della
giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto
compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per
l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure
compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali
conseguite all'estero.

Art. 6
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia
necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della
prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche'
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione professionale.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita' formative
dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della
giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti
necessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanza
durante il suddetto periodo di sospensione.
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine
di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e
l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella
sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Art. 7
Misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle
Universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei
e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti
enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al
perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello
stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione
dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia
delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli
subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico
fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni
di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative
funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono
alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e
dai regolamenti interni.

Art. 8
Clausole di salvaguardia
e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Azzolina, Ministro dell'istruzione
Manfredi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Approfondimenti on line


Superando.it Gli alunni con disabilità, DSA e ulteriori BES, nel Decreto Legge sulla scuola di Salvatore Nocera (14 Aprile 2020)