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Come si diventa insegnati di sostegno

Pervengono alla nostra federazione molte richieste di informazione inerenti le modalità di acquisizione dell'abilitazione per l'insegnamento curricolare e di sostegno agli alunni con disabilità nei vari ordini e gradi di scuola. Presentiamo un breve contributo che riassume le principali norme e le relative problematiche connesse con la formazione iniziale dei docenti di sostegno e curricolari.
NOVITA' GENNAIO 2019

LA LEGGE DI BILANCIO HA MODIFICATO LE MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA. TALI MODIFICHE RIGUARDANO ANCHE I DOCENTI DI SOSTEGNO


L'emanazione di norme che regolano l'accesso all'insegnamento è in continua evoluzione.
A partire dalla legge n. 170 del 13/07/2015 sono cambiate le modalità di formazione e reclutamento di tutti i docenti, compresi quelli di sostegno.

In particolare per la scuola infanzia e primaria il percorso per la formazione dei docenti di sostegno è disciplinato dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità" (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23).

Per la scuola secondaria le norme di riferimento per i docenti di sostegno sono contenute nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23).
Tale decreto è stato ampiamente modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019).

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ATTENZIONE LA SEGUENTE PARTE DELLA SCHEDA INFORMATIVA E' IN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN QUANTO SONO CAMBIATE LE MODALITA' DI FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO NELLE SCUOLE DI OGNI E GRADO.


Pur tra diverse contraddizioni, come l'assenza di una specifica classe di concorso abilitante all'insegnamento di sostegno, e un percorso formativo non coerente e inadeguato rispetto al passato, le recenti disposizioni normative in materia di formazione iniziale dei docenti di sostegno, confermano l’assegnazione alle Università della competenza e della responsabilità di formare i futuri docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado. Infatti dal titolo di specializzazione polivalente previsto dal DPR 970/75 che consentiva l’acquisizione di competenze teoriche supportate dal relativo tirocinio per le tre tipologie di handicap (visiva, uditiva, psicofisica) si è passati ad una serie di interventi pochi coerenti tra loro che mettono in difficoltà gli aspiranti al ruolo di docenti di sostegno agli alunni con disabilità.
Il DM n. 249 del 10/09/2010 (pubblicato nella G.U. n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23), ossia il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, tenta di porre rimedio alle incongruenze da tempo segnalate da diverse associazioni al MIUR. In particolare rileviamo che per la prima volta nel sistema scolastico italiano vengono previste attività formative obbligatorie sull'integrazione scolastico per tutti i docenti.

Per quanto concerne gli insegnanti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi universitari di specializzazione previsti dal Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (DM 249/10) sono stati definiti dal MIUR nel Decreto del 30/09/2011.

ABILITAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

I nuovi percorsi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria prevedono il conseguimento di una laurea quinquennale con accesso a numero programmato e saranno attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.
Le nuove lauree abiliteranno contemporaneamente per la scuola dell'infanzia e primaria e comprendono insegnamenti obbligatori sui bisogni speciali degli alunni con disabilità.

ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA

Le abilitazioni nella scuola secondaria di primo e secondo grado saranno attivate per coloro che sono in possesso della laurea magistrale a cui seguirà un anno di Tfa (Tirocinio formativo attivo).
"I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica".
Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo attivo presso le istituzioni scolastiche gli aspiranti docenti dovranno partecipare ad almeno 75 ore di attività didattiche dedicate all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Tutti i percorsi saranno a numero programmato e partiranno dall'anno accademico 2011/2012 .

ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA MATERIE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE

"I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante".

ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: CLIL

Sono previsti percorsi di specializzazione (almeno 60 CFU) per il CLIL (insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado di una materia non linguistica in lingua straniera). Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1.

FASE TRANSITORIA

E' prevista l'attivazione di una fase transitoria per consentire ai laureati con il precedente ordinamento di accedere al Tfa. Inoltre è prevista la possibibilità di conseguire l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997).

ABILITAZIONE SOSTEGNO

Il nuovo regolamento sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole di ogni e grado (DM 249/10) disciplina anche le nuove modalità di conseguimento del "diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità". Le indicazioni sui nuovi corsi di specializzazione sono contenute nell'articolo 13 di cui riportiamo il testo integrale:

ART. 13
(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)


1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università.
Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.


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NdR

Le informazioni inerenti le future modalità di presentazione delle domande di ammissione ai corsi di sostegno devono essere rivolte direttamente alle segreterie delle Università.

Attraverso il sito FADIS e il notiziario telematico FADISnet saranno segnalate eventuali novità legislativa in materia di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di sostegno specializzati.


Approfondimenti on line


MIUR Decreto n. 249 10/09/2010 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (G.U. n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23)


integrazionescolastica.it:

"La formazione universitaria dei docenti di sostegno e curricolari, proposte per un curricolo di qualità" Partendo da un'attenta e puntuale analisi della normativa, che ha accompagnato la formazione iniziale dei docenti di sostegno, la FADIS illustra in questo documento la situazione attuale proponendo un'ipotesi di curricolo formativo universitario teso a promuovere seriamente e concretamente la qualità dell'integrazione scolastica.

Abilitazioni personale Docente

Assunzioni personale scolastico

Cronologia specializzazione docenti di sostegno

Scienze della formazione primaria

Università: formazione insegnanti FIT, 24 CFU, corso sostegno (Elenco di siti delle Università che hanno attivato corsi di abilitazione all'insegnamento)

FLC CGIL Come si diventa insegnante? Indicazioni e documentazione per intraprendere la professione docente