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Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2003/2004

La Nota 23 luglio 2003 Prot. n. 2067 del MIUR conferma le disposizioni previste nel precedente anno scolastico dalla C.M. n. 82, del 19 luglio 2002, in materia di conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA da parte dei dirigenti scolastici. Ulteriori indicazioni e istruzioni operative per le istituzioni scolastiche vengono fornite nella nota tecnica del 24 luglio 2003 allegata alla presente. Risulta molto complessa, per la carenza di personale specializzato e per gli inserimenti degli specializzati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2003, la gestione delle nomine del personale di sostegno. In ogni caso per il MIUR particolare attenzione dovrà essere prestata alla priorità del conferimento delle nomine al personale di sostegno specializzato rispetto agli altri ambiti disciplinari.


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nota tecnica allegata alla nota prot. 2067 del 23 luglio 2003[inizia lo scaricamento del file]


MIUR
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione. Uff.VI

Nota 23 luglio 2003 Prot. n. 2067

Oggetto: Anno scolastico 2003/2004 - indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA.


Si confermano, per l'a.s. 2003/2004, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, in materia di conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA da parte dei dirigenti scolastici.

Si reputa opportuno richiamare alla particolare attenzione delle SS.LL. taluni punti significativi della menzionata circolare concernenti:

- la individuazione delle "scuole di riferimento";
- l'adozione delle procedure, dei criteri e delle modalità organizzative finalizzate al conferimento delle supplenze attraverso le citate "scuole di riferimento" e col supporto del Sistema Informativo;
- la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia, il dirigente del CSA competente (delega che dopo il 31 luglio p.v. si intende applicabile anche al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione della procedura);
- la non applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M.201/2000 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti.

Le indicazioni e le istruzioni di cui alla presente nota trovano ulteriore esplicitazione nei chiarimenti e nelle precisazioni contenute nella nota tecnica che sarà tempestivamente diramata. (allegata ndr)

Con l'occasione si evidenzia l'esigenza, tra l'altro richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò tenuto conto delle particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, nonché della necessità di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi portatori di handicap. Come è noto, le operazioni di conferimento di tali supplenze dovranno essere concluse entro il 31 luglio al fine di evitare che la gestione delle stesse ricada nell'ambito di due diverse competenze, quella degli Uffici diretti dalle SS.LL. e quella dei dirigenti scolastici attraverso le "scuole di riferimento".

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, alla copertura dei relativi posti eventualmente residuati procederanno in via definitiva i dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui si verificano le disponibilità, scorrendo gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo o di istituto, secondo la sequenza indicata nell'art. 2 della C.M. n. 53 del 20 giugno 2003; sequenza che individua, come ultimi aventi titolo all'attribuzione dei posti stessi, gli aspiranti inseriti negli elenchi con riserva di conseguimento del titolo di specializzazione entro il 31 ottobre 2003. Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite nel penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della C.M. n. 68 del 14 giugno 2002, relativa all'espletamento di analoghe operazioni sulle graduatorie di circolo e di istituto dell'anno scolastico 2002/03.

Pertanto, i predetti aspiranti dovranno far pervenire alle scuole che gestiscono le rispettive domande, entro il citato termine del 31 ottobre, la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione, in modo che tale situazione possa essere resa nota a tutte le scuole interessate. Nei confronti degli aspiranti che avranno sciolto positivamente la riserva, le scuole procederanno alle conferme sui posti di sostegno occupati provvisoriamente dagli aspiranti stessi. Disporranno poi il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno eventualmente assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti privi di titolo, attenendosi ai criteri di cui all'art. 7, comma 8, del D.M. 201/2000; criteri secondo cui le scuole che, nelle proprie graduatorie, abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo, utilizzano quelle delle altre istituzioni scolastiche della provincia, individuate in base alla viciniorità. Al termine di tali operazioni, nel caso in cui, dopo il conferimento della supplenza a tutti gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione, residuino posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi di titolo, si procede alla conferma di questi ultimi sugli stessi posti in via definitiva.

A tale ultimo riguardo si precisa che, qualora si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto, in base ai medesimi criteri seguiti per la formazione degli elenchi di sostegno previsti dall'art. 11 del D.M. 14 giugno 2001 n. 103.
In materia di supplenze su posti di sostegno, si richiama, altresì, la perdurante vigenza degli orientamenti espressi nella FAQ n. 49 del 17 ottobre 2002: pertanto, i posti conferiti a titolo provvisorio in attesa che vengano pubblicate le graduatorie definitive di istituto, sono da considerare, a seconda che si tratti di posti vacanti nell'organico di diritto o di posti disponibili nella situazione di fatto, posti da conferire rispettivamente "fino al termine dell'anno scolastico" o "fino al termine delle attività didattiche". Da ciò consegue che gli aspiranti possono lasciare la supplenza breve eventualmente ricoperta per assumere quella su posto di sostegno.


Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, si precisa che possono essere conferite supplenze agli insegnanti specialisti su spezzoni di orario residui dopo la costituzione dei posti, anche abbinando ore di circoli didattici diversi, tenendo conto della funzionalità degli abbinamenti e della raggiungibilità delle sedi secondo criteri che potranno essere definiti a livello regionale.

Per il conferimento delle supplenze al personale ATA, si fa riserva di ulteriori indicazioni. Si precisa tuttavia che, qualora al momento del conferimento delle supplenze, non siano ancora disponibili le graduatorie definitive del concorso per soli titoli in via di espletamento per l'anno scolastico 2003/2004, dovranno essere utilizzate le graduatorie relative alla precedente procedura concorsuale, in analogia con le disposizioni emanate con la nota n. 2332 del 25 luglio 2002.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tutte le informazioni relative alle operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendario, sedi delle convocazioni, ecc…), siano adeguatamente pubblicizzate attraverso tutti i canali di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nel sito internet, comunicati stampa, ecc.) in modo che le relative procedure risultino il più possibile chiare, e facilmente accessibili. Anche a tale riguardo, si raccomanda il puntuale adempimento di quanto indicato nella citata nota tecnica.

Il ricorso a tutte le possibili forme di pubblicità e divulgazione si rende ancor più necessario allorché il conferimento delle supplenze, per avvenuto decorso del termine del 31 luglio, viene ulteriormente decentrato col passaggio ai dirigenti scolastici, e l'attivazione delle "scuole di riferimento". In tal caso si raccomanda che la diffusione dell'informazione sia il più possibile agevolata anche con la pubblicazione dei calendari delle operazioni anche presso i CSA.

Come precisato nella nota tecnica più volte richiamata il passaggio delle competenze nel conferimento delle supplenze alle scuole di riferimento avverrà a far tempo dal 9 agosto, al fine di consentire, a conclusione delle operazioni di competenza degli Uffici scolastici, la puntuale ridefinizione del quadro delle disponibilità residuate, e la precisa individuazione degli aspiranti non nominati nelle graduatorie provinciali. Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Pasquale Capo

Per chi vuole approfondire online:

MIUR: C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002 "Indicazioni operative in materia di supplenze di personale docente, educativo ed ATA in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti da parte dei Dirigenti Scolastici"

FADIS: C.M. n. 53 del 20 giugno 2003 "Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 - Presentazione domande"(in particolare si veda Art. 2 Elenchi di sostegno)

FADIS: C.M. n. 68 del 14 giugno 2002 "Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003 - Presentazione domande" (In particolare si veda l'Art.2 Elenchi di sostegno)

MIUR: Decreto Ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 (in particolare si veda Art. 11 Insegnamento di sostegno)

MIUR: FAQ n. 49 Graduatorie d'istituto del 17 ottobre 2002 "Il personale in servizio per supplenza breve può lasciare tale supplenza per accettarne altra su posto di sostegno "a carattere provvisorio in attesa dell'avente titolo?"