MIUR: OM n. 21 09/02/2004 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. Anno scolastico 2003/2004
Emanata dal MIUR l'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2003/2004. Nell’articolo 17 sono contenute le disposizioni previste per gli alunni in situazione di handicap. Segnaliamo anche la CM 16/04 relativa alla formazione delle commissioni esamitrici.MIUR
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ordinanza Ministeriale n. 21 (prot. n. 2392)
Roma, 9 febbraio 2004
"Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2003/2004".
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Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
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Fonte
MIUR: "Il tuo Esame di Stato - 2004" OM 21/2004 (testo integrale)
NdR
All'OM 21/2004 sono allegati i seguenti documenti:
- Modelli di verbale
- Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale
- Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni
Approfondimenti on line
FADIS: "Linee guide per l'esame di Stato, conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore, degli alunni in situazioni di handicap" Terza edizione Anno Scolastico 2000-2001
Formazione delle commissioni degli esami di Stato
MIUR
Circolare Ministeriale n. 16
Prot. n.2391
Roma, 9 febbraio 2004
"Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2003/2004"
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Art. 2 formazione commissioni
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Designazione dei commissari
A. Scuole statali e paritarie
Subito dopo l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2004,n.3 ed al D.M. 17 gennaio 2004, n.4, tenendo presenti i seguenti criteri:
i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art.2 del D.M.9 febbraio 2004,n.14
Art. 3 Nomina dei Presidenti e delle Commissioni
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3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Hanno facoltà di presentare la scheda i Docenti che non siano stati designati nelle commissioni d'esame e precisamente:
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Docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 9 febbraio 2004, n.14;
Fonte
MIUR: "Il tuo Esame di Stato - 2004" CM 16/2004 (Download testo integrale)