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Legge 4/06/04 n. 143 "Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2004-2005"

Pubblicata sulla G.U. n. 130 del 5 giugno 2004 la "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università".
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 130 DEL /6/2004

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi,Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2896):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi)e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 15 aprile
2004.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,beni culturali), in sede referente, il 16 aprile 2004, con il parere delle commissioni 1ª(per presupposti di costituzionalita), 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 aprile 2004.
Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 27, 28 aprile 2004; 4 e 5 maggio 2004.
Esaminato in aula il 6 e 18 maggio 2004 e approvato il 19 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5015):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura,scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 maggio 2004, con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 20 e 25 maggio
2004.
Esaminato in aula il 25 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2896-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Beni culturali), in sede
referente, il 26 maggio 2004 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione il 26 maggio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97


All'articolo 1:
al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) e'inserito il seguente:
"A-4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24";
al punto B.3):
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)";
alla lettera c), le parole: "titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto";
alla lettera e), sono premesse le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006" e, dopo le parole: "il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", sono inserite le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria
o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea";
la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare";
la lettera i) e' soppressa;
il punto C.3) e' sostituito dal seguente:
"C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e'
consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle
accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di
esame finale con valore di esame di Stato abilitante";
al comma 4, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Piano pluriennale di nomine). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione".

All'articolo 2:
al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase
transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneita'
conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360
giorni di servizio di insegnamento dal P settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce alle universita' precise disposizioni relative alle modalita' di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per
ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell' attivita' lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto
il territorio nazionale";
al comma 4, dopo le parole: "presso i conservatori", sono inserite le seguenti: "ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola
secondaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella
classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai
fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento
presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al
presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7";
al comma 7, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-bis";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli
artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo). -1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, e' determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti
destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purche' gia' inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano
prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno). - 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti
di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e
degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonche' con decreti dirigenziali 2 aprile e 6
aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, e' riconosciuto il diritto
all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in
esecuzione di sentenze passate in giudicato e' detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3-ter. - (Accesso con riserva). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella
sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i
corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste
per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra' effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi' iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di
cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all' ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Art. 3-quater. - (Proroga dell'utilizzazione di personale) - 1. Al fine di garantire la continuita' della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, e' prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola
elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio.
In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalita' e delle competenze gia' acquisite dal personale che ha svolto funzioni
di supervisore di tirocinio".

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "alla riforma", sono inserite le seguenti: "introdotta dal regolamento" e le parole: "entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno accademico 2002-2003";
al comma 2, le parole: "del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui al decreto".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Idoneita' a professore associato). -1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle universita' interessate dalle
disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "e fino alla realizzazione della riforma stessa" sono soppresse e dopo le parole: "non si tiene conto" sono inserite le seguenti: ", salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,";
al comma 2, le parole: "e fino alla riforma di cui al comma 1" sono soppresse.
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Proroga del Consiglio universitario nazionale). - 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella
sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005".

Fonte:
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 del 05/06/2004.
Testo in vigore dal 06/06/2004

Per chi vuole approfondire online:

FADIS: Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97 (in GU 15 aprile 2004, n. 88) "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"

FADIS: Ddl N. 2529 Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
NdR: Il testo del DdL è stato modificato nel corso dei passaggi nelle Commissioni competenti di Camera e Senato ma non è ancora stata discusso e votato nei due rami del Parlamento.

Cittadinolex: "Graduatorie dei precari, il testo in Gazzetta" testo del decreto-legge 97/04, coordinato con la legge di conversione n. 143/04