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Legge 28/05/04 n. 136: "...Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione".

Approvate dal Parlamento ulteriori modifiche alle norme che regolano la stesura delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo. Ora resta pochissimo tempo all'amministrazione per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico.
LEGGE 28 maggio 2004, n.136
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 175 del 28 Luglio 2004).


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

(...)

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie).
1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e ne gli istituti d'arte.

Art. 8-ter. - (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca). - 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' fissato al 25 agosto 2004.

(...)

Art. 8-nonies. - (Norme di interpretazione autentica).
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualita' di' personale educativo e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie' permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
(...)

Fonte:

Gazzetta Ufficiale

Per chi vuole approfondire online:

MIUR: Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004 - Graduatorie Permanenti - Norme di interpretazione autentica in materia di valutazione dei titoli e dei servizi

MIUR: Nota n. 338 del 29 luglio 2004 "Graduatorie permanenti - Emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186"