logo Integrazione Scolastica    

MIUR: OM n. 32 21/02/2005 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. Anno scolastico 2004/2005

Emanata dal MIUR l'Ordinanza Ministeriale n. 32 del 21 febbraio 2005 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2004/2005. Nell’articolo 17 sono contenute le disposizioni previste per gli alunni in situazione di handicap.
MIUR
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Uff.VII
Ordinanza Ministeriale n. 32
Prot. n.1487
Roma, 21 febbraio 2005


Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2004/2005

(...)

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP


1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

(...)

NdR: I seguenti allegati all'Ordinanza Ministeriale 32/2005 sono disponibili nel sito del MIUR:

- Modelli di verbale

- Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale

- Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3)

Download:

MIUR: Ordinanza Ministeriale n. 32 del 21 febbraio 2005 (Testo integrale).

Approfondimenti on line


FADIS: Scheda linee guide per l'esame di Stato, conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore, degli alunni in situazioni di handicap. (Terza edizione Anno Scolastico 2000-2001)