MIUR: DD 31/03/05 estratto artt. 6, 7,8,9 "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti"
Presentiamo un estratto del DD 31/05/05 "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007" contenente: art. 6 attività didattica di sostegno, art. 7 graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, art. 8 iscrizioni con riserva, art. 9 utilizzazione delle graduatorie permanenti.Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
(...)
ART. 6
Attività didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto dei Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
ART. 7
Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti.
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato la relativa sezione nel mod. 3, di cui al successivo art. 10. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto.
6. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
ART. 8
Iscrizioni con riserva
1. Nelle graduatorie permanenti di terza fascia, ivi inclusa quella dello strumento musicale, per l'a.s. 2005/2006 possono iscriversi con riserva, ai sensi dell'art. 3 ter della legge n. 143/04, le seguenti categorie di docenti:
a) gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario;
b) I laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria;
c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M n. 21 del 9 febbraio 2005 e D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004.
2. Possono, altresì, iscriversi con riserva, nell'a.s. 2005/2006, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:
a) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno;
c) docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria ammessi ai corsi di specializzazione in attività di sostegno, indetti con D.M n.21/05, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 143/04.
A tal fine gli interessati dovranno compilare l'apposita sezione dei modello 2.
3. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine ultimo, entro cui sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa presentazione del diploma di abilitazione o di specializzazione, nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettere a) e b).
Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.
Analogamente, con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera c).
Dovrà essere, infine, disposta l'iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli, ovvero, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
4. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
5. I docenti che saranno ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2, commi l.c bis e 1 ter, della legge n. 143/04 potranno iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2006/2007.
ART. 9
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili. Limitatamente alla classe di concorso 33/A - educazione tecnica nella scuola media - le assunzioni in ruolo saranno disposte dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatoríe di cui al comma 1 1 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.l, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.
(...)
Roma, 31 marzo 2005
Il Direttore Generale
Giuseppe Cosentino
FONTE:
MIUR: Decreto Direttoriale del 31/03/2005 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007