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Decreto Legge n. 115 del 30/06/2005 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione"

Pubblicato in G.U. il decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005 che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad assumere, per l'anno scolastico 2005-2006, un contingente di 35.000 docenti e un contingente di 5.000 ATA, con contratto a tempo indeterminato, per un totale di 40.000 unità (Art.3). Il Decreto anticipa la definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. Inoltre precisa che le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non si determineranno situazioni di soprannumeralità e che saranno previste iniziative di formazione obbligatorie del personale docente, correlate alle modifiche di ordinamenti e delle classi di concorso previste dalla 53/2003.
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 01 Luglio 2005)

Capo I
Interventi urgenti per l'universita' la scuola e gli ordini professionali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
specifiche disposizioni per garantire la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro della giustizia, del
Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino


1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di
euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al
raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' dalla presente disposizione.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei
successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
«Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche',
per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 2.
Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale


1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre
2005.

Art. 3.
Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione


1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in
servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale
docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private
di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

(...)

Art. 15.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Fonte:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale N. 151 del 01 Luglio 2005 (NDR il testo riportato è uno stralcio del Decreto Legge 115/05 contenente i principali provvedimenti autorizzati dal Governo al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca).

Approfondimenti on line


integrazionescolastica.it Legge 4/06/04 n. 143 "Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2004-2005"

integrazionescolastica.it "2003: l'handicap e l'integrazione nella scuola"
Pubblicazione del Ministero dell’Istruzione sul processo di integrazione degli alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico italiano. Il volume presenta i dati relativi alla presenza degli allievi in situazione di handicap nelle scuole statali, alla composizione degli organici del personale di sostegno specializzato, al numero di ore assegnate per l’insegnamento di sostegno agli alunni che presentato handicap definiti gravi, all’accessibilità delle strutture scolastiche.

integrazionescolastica.it "Integrazione scolastica e docenti di sostegno specializzati: aspetti normativi e organizzativi" a cura di Nicola Quirico

Cittadinolex Le assunzioni nella scuola e gli altri interventi (Dl 115/2005)