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MPI O.M. n. 26 15/03/2007 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. Anno scolastico 2006/2007"

Emanata dal MPI l'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2006/2007. Da rilevare che nell’articolo 17 sono contenute le disposizioni previste per gli alunni in situazione di handicap. Inoltre nell'art.12 comma 7 sono presenti indicazioni per le Commissioni dove sono presenti candidati affetti da dislessia. Rispetto al precedente anno scolastico non si registrano particolari novità per gli alunni con disabilità anche se è da rilevare una maggiore puntualizzazione di alcuni aspetti della gestione delle prove.


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MPI
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamente Scolastici - Uff. VII

Ordinanza Ministeriale n. 26 Prot. 2578 del 15 marzo 2007
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007.


(...)

Art. 12
DIARIO DELLE OPERAZIONI DELLE PROVE


(...)

7. (...) La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, valutando anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari.
Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

(...)

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP


1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio Braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 321/1998 I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Limitatamente agli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, si applicano relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso le disposizioni di cui al precedente art. 2.

(...)

Roma, 15/03/2007

IL MINISTRO
FIORONI

Fonte:

MPI O.M. n. 26 15/03/2007 Esame di Stato a.s. 2006/2007 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami

Nota:

Testo digitalizzato dalla redazione del sito integrazionescolastica.it in corsivo le novità dall'OM 26/2007 introdotte rispetto alla precedente OM n. 22/2006.

Approfondimenti on line



MPI Il tuo Esame di Stato Area tematica contenente il quadro normativo, la composizione delle commissioni, la pubblicazione dei risultati e altri materiali utili per docenti e studenti. In particolare si veda l'area dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti di cui riportiamo quelle relative ai candidati in situazione di handicap

"a) Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova scritta sono formulate in modo diverso?
Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richieda. In tali casi, la Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, e che possono comportare l'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. La Commissione tiene conto della documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. In presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo, i testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille. Le prove devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

b) E' possibile svolgere prove differenziate?
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso scolastico svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del DPR n.323 del 23.7.1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

c) Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l'esame con prove differenziate?
E' previsto il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base all'art. 13, comma 2, del DPR n.323/1998 devono essere inserite nell'attestato medesimo. L'attestato in questione, in particolare, recherà gli elementi informativi, relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.

d) Come viene espressa la valutazione delle prove differenziate?
Il punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in centesimi e riferiti al progetto educativo individuale.

integrazionescolastica.it:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Si veda in particolare l'Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Legge 11/01/2007 n. 1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università

Esame di Stato alunni in situazione di handicap - normativa di riferimento e modulistica