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MPI Nota Prot. n. 4600 10/05/2007 Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - precisazioni

Sono state precisate con la Nota n. 4600 del 10/05/2007 alcune problematiche emerse dall'applicazione della Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007. In particolare il Ministero della Pubblica Istruzione ha confermato per gli alunni con disturbi di apprendimento "che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la valutazione delle stesse avvenga tenendo conto prevalentemente del contenuto più che della forma. In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nella svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d’anno nel limite della compatibilità consentite alla particolare circostanza delle finalità dell’esame".
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota Prot. n. 4600

Roma, 10 maggio 2007

Oggetto: Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni


A riscontro di quesiti pervenuti, in ordine allo svolgimento delle prove di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si forniscono precisazioni relativamente a diverse problematiche emerse.
La circolare n. 28 del 15 marzo 2007 prevede, per l’esame della seconda lingua comunitaria, una fase transitoria in previsione dell’obiettivo di assicurare pari dignità a tale insegnamento (oggetto per la prima volta di esame) rispetto alla prima lingua comunitaria insegnata.
In considerazione delle differenziate situazioni riscontrabili sul territorio, la circolare, nel confermare l’obiettivo di assicurare piena dignità a tale disciplina di studio introdotta in forma generalizzata per la scuola secondaria di I grado nell’ultimo triennio, rimette ad ogni singola istituzione scolastica, mediante apposita delibera del collegio dei docenti, la decisione in merito all’eventuale svolgimento di specifica prova scritta, prevedendo tre possibili soluzioni: in via ordinaria prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e valutazione della seconda lingua all’interno del colloquio interdisciplinare; in via sperimentale prova scritta unica per entrambe le lingua comunitarie insegnate; infine, svolgimento di due prove scritte distinte delle due lingue comunitarie insegnate, in presenza di consolidate esperienze di bilinguismo.
A chiarimento di quanto riportato dalla circolare n. 28/2007, si precisa che il collegio dei docenti, anche sulla base delle relazioni dei docenti di lingue comunitarie e su parere dei singoli consigli di classe del terzo anno di corso, può motivatamente deliberare lo svolgimento sperimentale di prove scritte separate per le due lingue comunitarie, anche in assenza di esperienze consolidate di bilinguismo.
È appena il caso di osservare che, stante la flessibilità di sperimentazione della seconda lingua comunitaria, possono convivere all’interno della medesima istituzione scolastica soluzioni diverse circa lo svolgimento delle relative prove scritte.

Da parte di talune scuole è stato rilevato che la circolare, non facendo cenno alcuno all’informatica, sembra sottintendere che tale disciplina non debba essere oggetto di valutazione all’esame.
Si ricorda che il colloquio pluridisciplinare attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, considerate secondo gli aggiornamenti curricolari e normativi intervenuti che, come è noto, comprendono anche riferimenti all’informatica. Si ritiene opportuno precisare, pertanto, che le sottocommissioni d’esame potranno comprendere, all’interno del colloquio pluridisciplinare, anche eventuali riferimenti all’informatica.
È opportuno, comunque, che in sede di riunione preliminare tale decisione sia assunta collegialmente dalle commissioni di esame sulla base anche della presentazione delle attività e delle esperienze del triennio.

Per quanto riguarda gli studenti con disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), nel richiamare le disposizioni contenute nella circolare n. 28/2007, si conferma che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la valutazione delle stesse avvenga tenendo conto prevalentemente del contenuto più che della forma.
In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nella svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d’anno nel limite della compatibilità consentite alla particolare circostanza delle finalità dell’esame.

Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali svolti dagli alunni nell’ultimo anno possono costituire oggetto di esame all’interno del colloquio pluridisciplinare, affidato esclusivamente ai docenti di classe membri della commissione esaminatrice, in quanto gli stessi, in sede di valutazione periodica o finale sono, parimenti, i soggetti titolari della valutazione degli apprendimenti.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla particolare situazione dei candidati esterni, cosiddetti privatisti, che presentano richiesta di accesso all’esame. In particolare è meritevole di puntualizzazione la situazione degli studenti provenienti da scuola privata non paritaria che chiedono di sostenere l’esame presso una scuola statale o paritaria, e che, come è noto, possono presentare domanda per sostenere l'esame presso un’unica sede scolastica vicina.
Il dirigente scolastico della scuola presso cui i candidati esterni intendono sostenere le prove d’esame fornisce, pertanto, disposizioni e indicazioni operative direttamente alla scuola privata frequentata dai candidati privatisti, e provvede altresì alla richiesta di ogni documentazione utile alla predisposizione ed effettuazione degli esami, compresa l’attestazione dell’avvenuta frequenza, da parte di ciascun candidato, del monte ore annuo richiesto per la validazione dell’anno scolastico (cfr. art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 59/2004).
In mancanza di tale documentazione, il dirigente scolastico, d’intesa con il rappresentante della scuola privata, può predisporre, mediante l’intervento di insegnanti della propria istituzione, preliminari accertamenti delle competenze possedute dagli alunni candidati all’esame, sotto forma di colloquio con i singoli alunni da effettuarsi alla presenza dei loro docenti di classe. Inoltre, per quegli alunni che, avendo compiuto buona parte del percorso scolastico all’interno della scuola privata, non sono in possesso di formale titolo di ammissione al primo anno della scuola secondaria di I grado, rilasciato da scuola statale o paritaria, il preliminare accertamento ha valore di formale verifica dell’idoneità per accedere all’esame di Stato per effetto del dispositivo di cui all’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, nel confermare il carattere sperimentale e transitorio del modello suggerito, per il quale si invitano tutte le scuole a svolgere opportuna riflessione per eventuali integrazioni, si segnala che questa Direzione generale, come già annunciato nella circolare n. 28 del 15 marzo scorso, ha provveduto da tempo alla messa in linea sul sito del ministero di un primo contributo di sostegno allo studio e alla ricerca in materia.

Relativamente alla predisposizione, sottoscrizione e consegna della certificazione, si precisa quanto segue:
- la fase istruttoria di predisposizione della certificazione è affidata a ciascun consiglio di classe che provvede ad approntare in via informale ogni elemento utile alla compilazione del modello;
- in sede di esame, tenuto conto degli ulteriori elementi valutativi raccolti, la commissione provvede alla compilazione del modello di certificazione, apponendovi anche il giudizio sintetico finale e rimettendo la sottoscrizione della certificazione al presidente della commissione;
- successivamente, dopo la conclusione delle operazioni di esame, il dirigente scolastico appone a sua volta la firma di sottoscrizione del modello di certificazione, a convalida della rilevazione e valutazione delle competenze riferite al percorso scolastico;
- la certificazione delle competenze, in quanto comprensiva degli esiti dell’esame di Stato e degli elementi di valutazione riferiti al percorso scolastico dell’alunno, integra e sostituisce la certificazione che in via ordinaria le istituzioni scolastiche rilasciano agli alunni licenziati, subito dopo la conclusione positiva dell’esame. Va pertanto consegnata ad esami conclusi per essere presentata alla scuola del successivo ordine a cui l’alunno si è iscritto;
- per i candidati esterni, non potendo disporre di pregressi elementi di conoscenza circa le competenze acquisite, si utilizzerà transitoriamente la certificazione precedentemente in uso, in attesa di regolamentare l’intera materia.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

Fonte:

MPI Nota Prot. n. 4600 del 10 maggio 2007 Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni

Approfondimenti on line


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MPI Nota 4674 10/05/2007 Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative