MUR DM 17/05/2007 Determinazione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (...) ed in scienze della formazione primaria
Emanato dal MIUR il DM del 17/05/2007 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione (art. 5). Per quanto riguarda la laurea scienze della formazione ricordiamo che è stata è stato riconosciuta dalla legge 53/03 abilitante all’insegnamento nella scuola dell'infanzia (ex-materna) e primaria (ex-elementare). Inoltre attraverso la laurea in scienze della formazione primaria è possibile accedere al corso aggiuntivo di 400 ore abilitante per l'insegnamento di sostegno. La prova di ammissione a Scienze della Formazione primaria si svolgerà presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2007. Per gli studenti disabili l'articolo 7 prevede che le prove vengano organizzate dai singoli atenei secondo quanto previsto dalla legge n.104/1992.Ministero dell'Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 17 maggio 2007
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008
Il Ministro dell'Università e della Ricerca
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTI i DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;
VISTO il D.M. 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;
VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S.Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena e le Università di Pisa e di Modena–Reggio Emilia;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali", e, in particolare, l'articolo 154;
VISTO il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2007;
RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2007-2008, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999;
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l'anno accademico 2007/2008, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264 indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto)
1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una apposita Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale, che opera in conformità dei commi seguenti.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:
- logica e cultura generale
- storia
- disegno e rappresentazione
- matematica e fisica
3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, la Commissione predispone trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciotto per l'argomento di storia, diciotto per disegno e rappresentazione e undici per matematica e fisica. La Commissione predispone altresì altrettanti quesiti per la prova di riserva.
4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189 del 2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero, si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 3 settembre 2007. La prova ha inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.
Articolo 3
(Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)
1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una apposita Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale che opera in conformità dei commi seguenti.
2. La prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica/magistrale, di cui al comma precedente, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate su argomenti di:
- logica e cultura generale
- biologia
- chimica
- fisica e matematica
3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, la Commissione predispone trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici per l'argomento di chimica e tredici per gli argomenti di fisica e matematica. La Commissione predispone altresì altrettanti quesiti per la prova di riserva.
4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n.189 del 2002, art.26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
- medicina e chirurgia 4 settembre 2007
- odontoiatria e protesi dentaria 5 settembre 2007
- medicina veterinaria 6 settembre 2007
5. I candidati allievi della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S.Anna di Pisa, dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nelle convenzioni stipulate tra le predette Istituzioni e le Università di Pisa e di Modena-Reggio Emilia, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo nel quale gli stessi chiedono l'ammissione.
6. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di due ore.
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)
1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.
3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.3, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato B e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 10 settembre 2007. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
Articolo 5
(Prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria)
1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:
- logica e cultura generale
- cultura pedagogica e didattica
- cultura storico-letteraria
- cultura scientifico-matematica
3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciassette per l'argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti.
4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2007. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
Articolo 6
(Valutazione delle prove)
1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
1 punto per ogni risposta esatta;
0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;
b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c) in caso di ulteriore parità prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
- per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
- per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura pedagogica e didattica, cultura storico-letteraria e cultura scientifico-matematica.
Articolo 7
(Studenti in situazione di handicap)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992.
Articolo 8
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.
2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Articolo 9
(Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui agli articoli 2 e 3)
1. Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione, stipulata in data 21 febbraio 2006, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di architetto, nonché ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.
2. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni Università, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa richiamata sulla protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito di visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo.
3. Le Note tecniche connesse alle predette prove di ammissione sono contenute nell'allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 10
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali)
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 maggio 2007
Il Ministro
Fabio Mussi
Fonte:
MUR: Decreto Ministeriale 17 maggio 2007
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008.
Download Allegati:
Note tecniche per i corsi programmati
Informativa garante per i corsi programmati
Allegato A, Allegato B, Allegato C
Approfondimenti on line
integrazionescolastica.it:
Raccolta di siti delle Università che hanno istituito corsi di Laurea in scienze della formazione primaria.