MPI DM 31/07/2007 Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione - Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale
Secondo quanto previsto dal DM del 31/07/2007 "a partire dall’anno scolastico 2007-2008, le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all’elaborazione dell’offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni" sperimentali per la definizione del curricolo.
| MPI DM 31/07/07 Allegato Indicazioni Curricolo |
Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto Ministeriale del 31 luglio 2007
Estremi di registrazione: Reg. 6, foglio 176
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione, e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e, in particolare: l’articolo 12, comma 2, l’articolo 13, comma 3, l’articolo 14, comma 2, per i quali si adottano, in via transitoria, gli assetti pedagogici, didattici e organizzativi individuati negli allegati A, B, C e D;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
VISTE le linee programmatiche, illustrate dal Ministro della Pubblica istruzione il 29 giugno 2006 in sede di audizione presso le commissioni istruzione di Camera e Senato, di individuazione delle missioni e degli obiettivi generali dell’azione di governo;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del programma di governo per il 2007 e per la definizione degli obiettivi di carattere strategico per l’anno 2008, adottata in data 12 marzo 2007;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica istruzione del 28 giugno 2007 nella parte in cui si richiama la necessità di portare a compimento l’avviato processo di revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per quella del primo ciclo di istruzione;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella riunione del 27 luglio 2007;
CONSIDERATO che il percorso di revisione dell’impianto complessivo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, avviato con il documento di base “Cultura, scuola, persona”, presentato nel corso del seminario nazionale del 3 aprile 2007 e, successivamente, inviato alle scuole con nota del 15 maggio 2007, ha il carattere oggettivamente processuale degli itinerari di innovazione e richiede, pertanto, tappe successive, in vista della predisposizione del Regolamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 53/2003;
CONSIDERATA, tuttavia, l’urgenza di superare il carattere transitorio delle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, anche alla luce delle osservazioni formulate da parte delle scuole che hanno evidenziato l’opportunità di tale revisione complessiva;
CONSIDERATA l’opportunità che siano fornite alle istituzioni scolastiche autonome, già a partire dal prossimo anno scolastico, Indicazioni per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, sulle quali attivare una fase di interlocuzione, ascolto e approfondimento con il mondo della scuola, al fine di validarne i contenuti con le esperienze maturate sul campo;
TENUTO CONTO che l’applicazione del comma 622 dell’art. 1 della legge 296/06, relativo all’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni tramite la definizione di saperi e competenze chiave, si realizza, in prima attuazione, negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 e rende, pertanto, urgente creare un raccordo di principi e contenuti tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo;
TENUTO CONTO che le impegnative sfide dell’agenda di Lisbona 2000 in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei d’istruzione e formazione sollecitano un’azione incisiva della scuola di base soprattutto per prevenire la dispersione scolastica e per promuovere la diffusione della cultura matematica e scientifica;
CONSIDERATA l’esigenza che la definizione delle scelte curricolari per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione siano rispettose della discrezionalità professionale degli insegnanti e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO, infine, dei lavori svolti dalla Commissione nominata con decreto dipartimentale n. 7 del 22 gennaio 2007 e incaricata della elaborazione delle nuove Indicazioni nazionali;
DECRETA
Art. 1
A partire dall’anno scolastico 2007-2008, le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all’elaborazione dell’offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni – definite in via sperimentale - contenute nel documento allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Limitatamente all’anno scolastico 2007-2008 i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell’ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilità in cui la singola scuola opera.
Art. 2
La fase di prima attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si realizza negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nel corso del predetto biennio le istituzioni scolastiche, nel quadro delle finalità generali indicate e degli obiettivi individuati per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, verificano la congruità dei contenuti proposti e la loro articolazione per campi di esperienza, aree, discipline e competenze, anche al fine di eventuali modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Nella prospettiva della revisione degli ordinamenti degli studi vigenti per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche verificano altresì - anche attraverso le pratiche della ricerca/azione – l’efficacia e le modalità di attuazione delle Indicazioni contenute nel documento allegato, utilizzando a riguardo tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal D.P.R. 275/1999, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 4
La fase di prima attuazione di cui all’art. 2 si inscrive nell’ambito degli attuali ordinamenti, che, pertanto, in relazione al monte ore complessivo, ai quadri orari delle discipline e alle classi di concorso, rimangono disciplinati dalla normativa vigente.
Art. 5
L’Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nella stesura dei provvedimenti di natura ordinamentale da adottare in via conclusiva.
Art. 6
Per la fase iniziale di accompagnamento sono destinate risorse complessive pari ad € 36.000.000 disponibili nell’apposito fondo del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dalla legge finanziaria 2007.
Art. 7
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni