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Decreto 30/04/2008 Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili

Attraverso il Decreto del 30 aprile 2008 sono stati puntualizzati e disciplinati gli aspetti tecnici che definiscono le regole di accessibilità degli strumenti informatici e delle tecnologie assistive da parte degli alunni con disabilità. In allegato al decreto sono state pubblicate le linee guida per la pubblicazione dei libri di testo e per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico.
Presidenza del Consiglio
Decreto 30/04/2008

Regole tecniche disciplinanti l'accessibilita' agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 12/06/2008)


IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per dettare le specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra l'altro, istituito il Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 7);
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra l'altro, istituito il Ministero dell'università e della ricerca (art. 1, comma 8);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale e' stata conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l'altro, la delega in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni e ambito d'applicazione 1


Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) accessibilità: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità
dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli
strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti in formato elettronico usati
nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico e i
documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi
dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell'attività scolastica o essi stessi oggetto di
studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi informatici finalizzati espressamente a supportare gli
apprendimenti e deliberatamente realizzati con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i programmi
basati sull'alternanza spiegazione - verifica (tutoriali), e quelli basati sullo schema: domanda -
risposta - verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere (in
cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite
richieste), i programmi per effettuare prove o valutazioni, gli ambienti di simulazione (riproduzioni
simulate di fenomeni che consentono l'interattività da parte dello studente), i giochi educativi (con
contenuti di apprendimento offerti in modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilità: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 1°
marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di
efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del
prodotto;
f) stile di paragrafo: nome associato a un insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica
del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica la funzione di una parte di testo
nella struttura logica dell'intero documento;
g) tecnologie Web, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto ministeriale 8 luglio 2005:
«insieme degli standard definiti dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e
delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation) finalizzato a
veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di
un ipertesto (Hyper Text Transfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;
h) interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v), del decreto ministeriale 8 luglio 2005,
programma informatico che gestisce il rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modo
interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia
grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).

Art. 2.
Requisiti tecnici


1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano l'accessibilità agli strumenti didattici
e formativi di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme
definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli
allegati «A» e «B» al decreto stesso.
3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ove si tratti dei libri di testo di cui
all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) il relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D del decreto ministeriale 8
luglio 2005, nell'ultima versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza vincoli
onerosi di licenza d'uso;
c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le
modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.
4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), è redatta seguendo le linee guida per
l'accessibilità pubblicate e rese disponibili dal produttore del programma di lettura e rispettando le
«Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del
presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilità definiti nell'allegato «D» del citato
decreto ministeriale 8 luglio 2005.
6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per agevolare e favorire i
processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i requisiti richiamati al precedente
comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari finalità educative del software stesso.
7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il software didattico utilizzato
da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado
consente tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove.
8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 ed è periodicamente
aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative internazionali dell'Unione europea in
materia di accessibilità e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell'università e della ricerca
Mussi

Allegato A
LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO


Requisito 1.
Enunciato: organizzare e delineare la struttura logica del libro di testo utilizzando gli stili di
paragrafo.
Requisito 2.
Enunciato: preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di testo originale nella
corrispondente versione elettronica. Garantire che il corretto ordine di lettura sia preservato anche
quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o in colonne venga presentato in modo
linearizzato.
Requisito 3.
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai
corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai
contenuti alla fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi informativi a corredo del testo, tra i quali
note e relativi rimandi e riquadri di approfondimento, di collegamenti ipertestuali espliciti al punto
o all'elemento corrispondente nel testo principale.
Requisito 4.
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali.
Dotare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che
forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto originale
nello specifico contesto.
Collegare esplicitamente le didascalie all'immagine a cui si riferiscono tramite numerazione
sequenziale contestualizzata all'organizzazione del libro.
Requisito 5.
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano visualizzati nel rispetto
dell'ordine di presentazione originale ed evitare che per la loro lettura si debba ricorrere alla barra di
scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
Enunciato: consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo o di sue parti nel rispetto della
normativa sul diritto d'autore.
Requisito 7.
Enunciato: garantire che il libro di testo non contenga protezioni o altri vincoli che inibiscano o
limitino le funzioni di gestione del programma di lettura, la personalizzazione della modalità di
visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello sfondo, e l'interfacciamento con le tecnologie
assistive.

Allegato B
LINEE GUIDA PER L'ACCESSIBILITA' E LA FRUIBILITA' DEL SOFTWARE DIDATTICO DA PARTE DEGLI ALUNNI DISABILI


Premessa.
I requisiti tecnici per l'accessibilità degli applicativi in generale sono già definiti nel decreto
ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D (Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente
operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
In aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e la natura stessa del software didattico e
al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di integrazione sul quale è costituito il sistema
scolastico italiano, si è reputato opportuno individuare una serie di fattori aggiuntivi valorizzanti
che potessero meglio descrivere la capacità del prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del
singolo progetto educativo.
La personalizzazione della didattica, che è alla base del processo di integrazione nella nostra
scuola, richiede infatti strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun
alunno affinché tutti possano partecipare nel modo più significativo possibile alle attività della
classe, pur con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi.
Fermo restando dunque il rispetto degli 11 requisiti di accessibilità definiti nell'allegato D del
decreto ministeriale citato, si indicano qui di seguito gli ulteriori fattori che è opportuno considerare
nella progettazione del software didattico.
1 - Rispetto delle impostazioni generali dell'utente.
Il programma dovrà mantenere i valori impostati, a livello del sistema operativo, del numero dei
colori, del livello di contrasto e degli attributi del carattere, delle impostazioni del mouse ed è in
grado di funzionare perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle impostazioni preesistenti. In
alternativa prevede un menu di personalizzazione che consente di impostare manualmente i valori e
le caratteristiche desiderati.
Il software si adatterà dinamicamente alle dimensioni reali dello schermo, rispettando le scelte
dall'utente.
2 - Regolazione dei tempi.
In tutte le attività che prevedono un tempo di esecuzione o di consultazione è importante poter
regolare la durata predefinita nonché disattivare completamente la temporizzazione.
Eventuali limiti di tempo vanno chiaramente comunicati all'utente.
Si ricorda che per consentire l'osservanza dell'art. 16, terzo comma, delle legge n. 104/92, la
possibilità di regolare i tempi di esecuzione è da considerarsi requisito irrinunciabile quando il
software didattico è usato per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo
grado.
3 - Regolazione della velocità.
Se sono presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento, variazione di forma, colore o altro, è
opportuno poter regolare la velocità degli spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando si
chiede all'utente di riconoscerli, comprenderne il significato, intercettarli o intervenire su di essi.
4 - Testi scritti.
Per ogni testo, sia in fase di lettura che di scrittura, deve essere possibile definire il tipo di carattere,
le dimensioni, il colore dei caratteri e dello sfondo.
Il programma prevede la personalizzazione degli attributi del testo scritto, compreso quello dei
bottoni e dei menu: tipo, stile, colore del corpo e dello sfondo. L'ingrandimento dei caratteri avviene
sempre riorganizzando l'impaginazione del documento affinché non si debba mai ricorrere allo
scorrimento orizzontale della finestra per poter leggere l'intera riga.
In caso di documenti lunghi, è importante poter agire anche sui parametri di formattazione del
paragrafo che condizionano la difficoltà di lettura, in particolare la lunghezza della riga e delle
dimensioni dell'interlinea.
Vanno sempre osservate le regole di leggibilità grafica.
E' utile prevedere la possibilità di scegliere tra una scrittura interamente in maiuscolo e una
maiuscolo/minuscolo.
Nel caso di consegne, suggerimenti e indicazioni di lavoro, affiancare al testo scritto una
riproduzione iconico-grafico, o in lingua dei segni o in riproduzione vocale.
E' utile che eventuali testi inseriti nel software didattico possano essere esportati in modo
accessibile ed editabile, nel rispetto dei diritto dell'autore, per essere adattati alle esigenze del
singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, nonché predisponendo stampe alternative
in braille o ingrandite.
Se la tecnologia lo consente, vanno inserite le indicazioni relative alla lingua del testo affinché la
sintesi vocale possa essere automaticamente impostata secondo le regole di pronuncia
corrispondenti.
5 - Immagini e colori.
E' utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi dei disegni, in particolare lo
spessore delle linee, i colori principali e le dimensioni di eventuali testi inglobati. Questo è
particolarmente importante quando il disegno ha una elevata funzione informativa, ad esempio nel
caso di grafici, diagrammi, carte geografiche, mappe concettuali o altro. In questi casi inoltre il testo
alternativo, necessario per tutte le immagini significative, deve essere particolarmente dettagliato ed
esaustivo.
Per tutte le immagini complesse o importanti dal punto di vista dell'informazione è prevista la
possibilità di ingrandimento a tutto schermo, senza eccessiva perdita di definizione.
6 - Suoni e voci.
L'utente potrà regolare facilmente il volume dei suoni nonché disattivarli totalmente.
Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte e ridotto al minimo il disturbo
derivante da suoni o musiche di sottofondo.
7 - Feedback.
È utile poter personalizzare le modalità di erogazione del feedback, soprattutto quando si fa uso di
effetti speciali di forte impatto percettivo che possono risultare problematici per alcune tipologie di
utenti.
8 - Livelli di difficoltà e gradualità.
All'interno dei differenti livelli di difficoltà che il software offre all'utente, è opportuno prevedere
elementi di facilitazione che consentano all'insegnante di definire per gli alunni con ritardi o
disturbi di apprendimento un percorso almeno in parte simile a quello dei compagni

Fonte:

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 12/06/2008
(Download dal sito MIUR Decreto sull’accessibilità dei libri di testo e del software didattico - formato pdf)

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