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MIUR OM n. 40 08/04/2009 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole secondarie superiori. A.S. 2008/2009

E' stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 40 del 08 aprile 2009 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2008/2009. Da rilevare che nell’articolo 17 sono contenute le disposizioni previste per gli alunni in situazione di handicap. Inoltre nell'art.12 comma 7 sono presenti indicazioni per le Commissioni dove sono presenti candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.). Tra le novità introdotte per tutti gli studenti il MIUR precisa che "in attesa del perfezionamento del regolamento sulla valutazione degli studenti, saranno ammessi all'esame gli studenti con una media non inferiore a 6. Nel provvedimento viene confermato che con l'insufficienza nel voto di condotta lo studente non sarà ammesso alla maturità. Viene reintrodotta la pubblicazione del punteggio finale nell'albo dell'istituto sede della commissione".
MIUR
OM n. 40 Prot. n. 3744 del 08/04/2009


Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009.


(...)

ART. 2
CANDIDATI INTERNI


1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (Legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell’anno scolastico 2006/07 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3. comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42);

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n. 27;

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del “sei” (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).
Le deliberazioni di non ammissione all’esame sono puntualmente motivate.
Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione <> o <>. I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello
studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo
anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5).

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.
La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione,
all’esame di Stato (art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137,convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2009).

(...)

ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE


(...)

comma 7 (...)

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP


1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.
Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art.2.

(...)
Roma, 8 aprile 2009

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI

Fonte:

MIUR OM n. 40 08/04/2009 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. A.S. 2008/2009

Approfondimenti on line


MIUR Il tuo Esame di Stato Area tematica contenente il quadro normativo, la composizione delle commissioni, la pubblicazione dei risultati e altri materiali utili per docenti e studenti. In particolare si veda l'area dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti di cui riportiamo quelle relative ai docenti di sosregno e ai candidati in situazione di handicap.

8. Docente di sostegno
Il docente di sostegno che ha seguito durante l'anno scolastico un candidato in situazione di handicap deve essere incluso nella commissione di esame?

Il docente di sostegno, ai sensi della CM n.20 del 16-2-2007, può essere designato dal Consiglio di classe commissario interno; ha facoltà, ai sensi della medesima circolare, di presentare domanda quale presidente o commissario esterno. Il docente di sostegno può essere chiamato dalla Commissione d'esame per assistenza al candidato.

6. Candidati in situazione di handicap

"a) Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova scritta sono formulate in modo diverso?
Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richieda. In tali casi, la Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, e che possono comportare l'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. La Commissione tiene conto della documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. In presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo, i testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille. Le prove devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

b) E' possibile svolgere prove differenziate?
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso scolastico svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del DPR n.323 del 23.7.1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

c) Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l'esame con prove differenziate?
E' previsto il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base all'art. 13, comma 2, del DPR n.323/1998 devono essere inserite nell'attestato medesimo. L'attestato in questione, in particolare, recherà gli elementi informativi, relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.

d) Come viene espressa la valutazione delle prove differenziate?
Il punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in centesimi e riferiti al progetto educativo individuale.

integrazionescolastica.it:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Si veda in particolare l'Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Legge 11/01/2007 n. 1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università

Esame di Stato alunni in situazione di handicap - normativa di riferimento e modulistica