logo Integrazione Scolastica    

MIUR DM n. 73 04/08/2009 Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e ATA. Anno scolastico 2009/2010

E' stato emanato dal Min. Mariastella Gelmini il DM n. 73 del 04/08/2009 che definisce il contingente di 8.000 assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e di 8.000 assunzioni a tempo indeterminato per il personale A.T.A. Allegate al decreto sono disponibili le tabelle con la ripartizione per regione, provincia e ordine di scuola dei posti disponibili e le indicazioni operative per le assunzioni. Per l'insegnamento di sostegno agli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni e grado sono stati previsti 4.303 posti.


[file download]
nome  
allc_prot12096.xls
formato  
XLS
dimensione  
33Kb
null[inizia lo scaricamento del file]


MIUR D.M. N. 73 DEL 4 AGOSTO 2009

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall’art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53; come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO l’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni
2007-2009;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è stato definita la programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio scolastico 2007/2010;
VISTO l’art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l’art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
Visto l’art. 36, comma 1, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
CONSIDERATA la necessità di procedere per l’anno scolastico 2009/2010 all’assunzione di n 8.000 unità di personale docente ed educativo e di n. 8.000 unità di personale A.T.A, sulla base di un formale parere autorizzatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATA l’opportunità, nel procedere alle assunzioni, di utilizzare il principio già seguito nel corso delle assunzioni a tempo indeterminato disposte negli anni scolastici precedenti, secondo cui nell’attuazione del piano di immissione in ruolo sono stati conteggiati esclusivamente i posti assegnati a docenti con rapporti di lavoro precari;
CONSIDERATA l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 agosto 2009,
per l’efficacia delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell’art 36, comma 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed ATA delle
istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2009/2010,

D E C R E T A

DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO iNDETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A.
anno scolastico 2009/2010


ART. 1
Contingente


1.1 Il contingente di 8.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo e di 8.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella allegata.

ART. 2
Personale docente ed educativo


2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale risultante dalla complessiva revisione dell’ordinamento scolastico, dalla modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l’espletamento delle
operazioni di mobilità, tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e tenuto conto dell’esigenza prioritaria di accantonare una quota di posti pari all’entità del soprannumero.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art.3 e all’art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.

2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico
di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso. Al
personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.

2.5 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.

ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario


3.1 Nell’ambito del contingente complessivo di 8.000 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene
determinato, tenendo conto, prioritariamente, di quei profili professionali numericamente e qualitativamente destinati a permanere a conclusione dell’intero processo di razionalizzazione e, poi, delle disponibilità di posti
residuati dopo l’espletamento delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo
professionale nelle diverse province.

3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.

3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 ed hanno decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2009 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell’art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2009 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.

3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
****************
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Fonte:

MIUR DM n. 73 04/08/2009 Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e ATA. Anno scolastico 2009/2010.
La documentazione completa allegata al DM 73/2009 è stata trasmessa attraverso la Nota prot.n. 12096 del 4 agosto 2009.