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Supplenze docenti di sostegno

Pubblichiamo una mail ricevuta in redazione sul controverso problema dell'assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno.
Domanda:

Gentile redazione, sono un'insegnante di sostegno e lavoro in una scuola secondaria di primo grado. Vorrei porLe un quesito: i docenti di sostegno, in assenza dell'alunno loro assegnato, hanno l'obbligo di fare supplenze in classi diverse da quella dell'alunno che seguono, o, possono rifiutare la supplenza per restare a lavorare con i compagni dell'alunno stesso? Esiste un riferimento normativo in merito?

Risposta:

L'assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno è un problema molto sentito e sul quale non è sempre facile fare chiarezza.
Dal punto di vista normativo il MIUR nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha precisato: "(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto" (cfr. 1.3 La flessibilità pag.15).
Tale indicazione è stata ribadata dalla Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

Pertanto l'orientamento adottato in alcune scuole o USR (Ufficio Scolastico Regionale) più attento al problema è quello di consentire supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe solo quando l'alunno con disabilità è assente.
Qualora sia prevista una specifica attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell'alunno con disabilità, è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico (responsabile per l'assegnazione della supplenza) affinchè provveda a individuare altro personale docente in servizio.

Approfondimenti on line


Superando: "Utili chiarimenti da due Note Ministeriali" a cura di Salvatore Nocera (30/11/2010)

USR Puglia Direttiva n. 7938 11/09/2008 concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno

Superabile: "Supplenze degli insegnanti di sostegno" (21/03/2007)

Supplenze dei docenti di sostegno ai colleghi assenti: precisazioni e chiarimenti a cura di Mario Tortello, Sergio Neri e Salvatore Nocera tratto da "HANDICAP & SCUOLA" n. 83, febbraio-marzo 1999

Contributi


Le supplenze dei colleghi assenti imposte illegittimamente anche agli insegnanti di sostegno. Pubblichiamo gli interventi di Mario Tortello e di Sergio Neri tratti dalla rivista "HANDICAP & SCUOLA" n. 83, febbraio-marzo 1999 ed una nota dell'avvocato Salvatore Nocera

LE SUPPLENZE/1
Le norme sempre più restrittive, circa le supplenze degli insegnanti assenti nei vari ordini di scuola, sono spesso applicate indiscriminatamente anche nei confronti degli insegnanti di sostegno costretti ad abbandonare i loro allievi in situazioni di handicap.
Segnaliamo una corretta utilizzazione degli insegnanti di sostegno – per ora della scuola elementare – concordata nell’ambito dell’accordo provinciale del Provveditorato agli Studi di Torino per l’anno scolastico 1988-99:
"L’insegnante di sostegno, con riguardo all’organizzazione di ciascun team docente, sarà utilizzato per eventuali sostituzioni solo in assenza dell’alunno o degli alunni in situazione di handicap".

a cura di Mario Tortello

LE SUPPLENZE/2
Capita sempre più spesso che l’insegnante specializzato (e non) per il sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi assenti, consentendo così un "risparmio" da parte del circolo o dell’istituto. Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, credo che si possa affermare, e non solo sulla base del semplice buon senso, di essere in presenza di una pratica scorretta e lesiva di legittimi e riconosciuti diritti dell’allievo in situazione di handicap e della sua classe di appartenenza.
Mi riferisco, evidentemente, ai casi in cui si provveda, tramite l’impiego del docente per il sostegno, a supplire colleghi assenti di altre classi, non coinvolte nel processo di integrazione che interessa classe e alunno di assegnazione del docente per il sostegno.
In quest’ultimo caso si tratta di verificare se e come la sostituzione rientri in un serio e preventivo piano organizzativo della classe. Negli altri casi, invece, l’alunno e la sua classe di appartenenza vengono privati di una risorsa ritenuta indispensabile per il successo scolastico dell’allievo e per il buon funzionamento della classe.

Altrimenti, sarebbe lecito supporre che l’assegnazione del docente di sostegno costituisca una risorsa utile ma non indispensabile, a cui si potrebbe rinunciare già in fase di costituzione dell’organico dei docenti senza che ciò comporti danno all’allievo handicappato ed alla sua classe.

a cura di Sergio Neri

SUPPLENZE/3

Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall'art.13 ultimo comma L.104/92 che l'insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale di circolo o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l'insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l'insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l' alunno o con la classe in compresenza o da solo.

a cura di Salvatore Nocera