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MIUR OM n. 44 05/05/2010 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole secondarie superiori. A.S. 2009/2010

E' stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 44 del 05/05/2010 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2009/2010. Le disposizioni previste per gli alunni in situazione di handicap sono riportate nell’articolo 17. Inoltre indicazioni specifiche per le Commissioni dove sono presenti candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) sono illustrate nell'art. 12 comma 7.


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MIUR
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio VI

ORDINANZA MINISTERIALE N. 44 Prot. n.3446

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010.

(GU n. 190 del 16-8-2010 - Suppl. Ordinario n.191)

(...)

ART. 12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

(...)
7. (...) • La Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.
(...)
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE

(...)
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
(...)
h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
i)eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);
(...)

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP


1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2
(...)

Roma, 5-5-2010

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI

integrazionescolastica.it:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Si veda in particolare l'Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Esame di Stato alunni in situazione di handicap - normativa di riferimento e modulistica

Linee guide per l'esame di Stato, conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore, degli alunni in situazioni di handicap