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MIUR DM 11/06/2010 Definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale programmati a livello nazionale - anno accademico 2010/2011

Emanato dal MIUR il DM del 11/06/2010 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria(art. 8). Per quanto riguarda la laurea scienze della formazione primaria ricordiamo che in base alla normativa vigente "ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria". Inoltre attraverso la laurea in scienze della formazione primaria è possibile accedere al corso aggiuntivo di 400 ore abilitante per l'insegnamento di sostegno. La prova di ammissione a Scienze della Formazione primaria si svolgerà presso ciascuna sede universitaria il giorno 20 settembre 2010. Per gli studenti in situazione di handicap l'articolo 10 prevede che le prove vengano organizzate dai singoli atenei secondo quanto previsto dalla legge n.104/1992.
Decreto Ministeriale 11 giugno 2010
Definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale programmati a livello nazionale - anno accademico 2010/2011.


Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il D.M. 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e, in particolare, l'articolo 154;

VISTO il parere favorevole espresso in data 6 maggio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali ;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2010-2011, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui al presente decreto;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)


1. Per l'anno accademico 2010/2011, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264, indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria )


1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di una apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale, di cui al comma precedente, verte su ottanta (80) quesiti che, formulati in modo distinto per ciascun corso, presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- cultura generale e ragionamento logico
- biologia
- chimica
- fisica e matematica

3. Gli ottanta (80) quesiti attengono ai programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: quaranta (40) di cultura generale e ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, undici (11) di chimica, e undici (11) di fisica e matematica.

4. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo nel quale gli stessi chiedono l'ammissione.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreti del Ministro della Difesa rispettivamente in data 2 aprile 2010, n.76 e 23 aprile 2010 nn.90 e 91 con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso al corso di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Art.3
(Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria )


1. Per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria la prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di una apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione verte su ottanta (80) quesiti formulati in modo distinto per ciascun corso, che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- biologia;
- chimica;
- cultura generale e ragionamento logico;
- fisica e matematica
3. Gli ottanta (80) quesiti attengono ai programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: ventinove (29) di biologia, ventuno (21) di chimica, venti (20)) di cultura generale e ragionamento logico e dieci (10) di fisica e matematica.

Art.4
(Calendario delle prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2 e 3)


1. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n.189/ 2002, art.26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

- medicina e chirurgia 2 settembre 2010

- odontoiatria e protesi dentaria 3 settembre 2010

- medicina veterinaria 6 settembre 2010

2. Le prove di ammissione per i corsi predetti hanno inizio alle ore 11.00 e per il loro svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

Art.5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)


1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di una apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione di cui al comma precedente, verte su ottanta (80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- cultura generale e ragionamento logico
- storia
- disegno e rappresentazione
- matematica e fisica

3. Gli ottanta (80) quesiti vertono sui programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: trentadue (32) di cultura generale e ragionamento logico, diciannove (19) di storia, sedici (16) di disegno e rappresentazione e tredici (13) di matematica e fisica.

4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero, si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 7 settembre 2010.

5. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Articolo 6
(Corsi in lingua inglese)


1. Nel caso in cui sia stata autorizzata l'istituzione in lingua inglese dei corsi di laurea, di cui ai commi precedenti, le Università indicano, nel relativo bando di concorso, che l'ammissione è disposta previo superamento della prova nazionale in lingua italiana e dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

2. Ciascun Ateneo definisce nel relativo bando di concorso le modalità per il predetto accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)


1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.2, commi 2 e 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 8 settembre 2010.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

Articolo 8
(Prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria)


1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione verte su ottanta (80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- cultura linguistica e ragionamento logico
- cultura pedagogico-didattica
- cultura letteraria, storico-sociale e geografica
- cultura matematico-scientifica


3. Gli ottanta (80) quesiti vertono sugli argomenti di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono così distinti: quaranta (40) di cultura linguistica e ragionamento logico, diciotto (18) di cultura pedagogico-didattica, undici (11) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, undici (11) di cultura matematico-scientifica.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 20 settembre 2010 con inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.


Articolo 9
(Valutazione delle prove)


1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 si tiene conto dei seguenti criteri:

a)

1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;



b) in caso di parità di voti, si tiene conto di quanto segue:

* per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
* per il corso di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, cultura generale e ragionamento logico, fisica e matematica;
* per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
* per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura linguistica e ragionamento logico, cultura pedagogico-didattica, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica.

c) in caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

2. In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Articolo 10
(Studenti in situazione di handicap)


1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

Articolo 11
(Trasparenza delle fasi del procedimento)


1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Articolo 12
(Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/ magistrale di cui agli articoli 2, 3 e 5)


1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A per la predisposizione dei plichi individuali, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento. Il C.I.N.E.C.A. provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'esame e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.

2 E' affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni Università, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.

Art.13
(Adempimenti e Note tecniche per le prove di ammissione di cui agli articoli 2, 3 e 5)


1. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno a suo tempo comunicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".

2. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione anche prima dell'effettuazione della prova.

3. Prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

4. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 9.

5. Ogni plico contiene:

a) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;
d) un foglio sul quale risultano prestampati :

- il codice identificativo della prova;
- l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);
- le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

6. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione dell'intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.

7. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare:

* che la prova di ammissione, qualora si svolga in più sedi didattiche, comporta la formulazione di un'unica graduatoria, redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti;
* che gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;
* che per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

* che è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

* che lo studente deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;

* che è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

* che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;

* che lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

* che lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura;

* che è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora:

a) venga inserito il modulo anagrafica nella busta destinata al CINECA;

b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della Commissione .

In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

8. Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, deve trattenere, in presenza del candidato:

* il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;
* i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;
* il foglio anagrafica.

Il materiale sopra descritto, è conservato dall'Università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti.

Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;

b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 3 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

9. Ogni Università , a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 8, lettere a) e d).

Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

10. La rappresentanza del MIUR, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il CINECA alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza.

11. Le Commissioni di esame redigono le graduatorie di merito dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in loro possesso, tenendo conto, in caso di posizione ex aequo, di quanto previsto all' art 9 del presente decreto.

12. Le Università , all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

Articolo 14
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali)


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini

11 giugno 2010
Roma, 11 giugno 2010

Allegato A - Programmi prove corsi area sanitaria

Allegato B - Programmi Architettura

Allegato C - Programmi Sc Formazione Primaria

Informativa garante corsi programmati

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