Legge n. 111 15/07/2011 disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Importanti novità sulla determinazione dei posti di sostegno e sulle modalità di certificazione degli alunni con disabilità sono state introdotte dalla manovra finanziaria approvata definitivamente dal Parlamento italiano il 6 luglio 2011. Il testo definitivo della legge n. 111/11 prevede all'articolo 19 comma 11 la conferma della possibilità di istituire posti in deroga per l'organico di sostegno definito in "media di un docente ogni due alunni disabili". Per quanto riguarda le certificazione degli alunni con disabilità la norma prevede che all'interno delle commissioni mediche sia presente obbligatoriamente un rappresentante dell'INPSRipubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 171 del 25/07/2011 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178)
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Art. 19.
Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
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11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
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Dato a Roma, addì 6 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Approfondimenti on line
Handylex La Manovra correttiva 2011-2014: effetti sulle persone con disabilità a cura di Carlo Giacobini (15 luglio 2011)