Legge n. 35 06/04/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
La Legge n. 35 del 06/04/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" tra gli articoli che riguardano la scuola (artt. 50-53) introduce "per ciascuna istituzione scolastica" un organico "dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa" legato "alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola". Inoltre si prevede l'introduzione di un organico di rete "per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica". Pertanto la legge 35/12 porterà nuove modalità di gestione della delicata questione degli organici di sostegno.Legge 4 aprile 2012, n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69)
Testo in vigore dal: 07/04/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
(...)
«Art. 50 (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di
consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita'
e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale
della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini
di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione
dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo
e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima
corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, e successive modificazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa
accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' definita la consistenza numerica
massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della
previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta'
scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita'
previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le
finalita' dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica
la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013,
le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita'
di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All'articolo 52:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i
seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere
produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,
tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e
di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza
delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato,
ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in
formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare
la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e
relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che
le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere
adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum
funzionali e strutturali».
All'articolo 53:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle
province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli
articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e successive
modificazioni»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello
stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di
utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico
privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni».