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MIUR Decreto 30/09/2011 Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

Sono state definite dal MIUR attraverso il Decreto del 30/09/2011 (G.U. n. 78 del 02/04/2012) i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi universitari di specializzazione per le attività di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Tutti i percorsi saranno a numero programmato. Pertanto potranno accedere ai nuovi corsi di sostegno solo insegnanti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Per la definizione dei posti disponibili è prevista l'emanazione di uno specifico decreto del MIUR.
Ndr: Sono disponibili per il download il testo integrale del decreto e l'allegato schema grafico con i 60 CFU previsti per il corso di sostegno.


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MIUR
DECRETO 30 settembre 2011
Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A03796) (GU n. 78 del 2-4-2012 )


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che
prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario
nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle
caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita', delle modalita' del loro svolgimento e delle prove
di accesso ai medesimi corsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone», e in particolare gli articoli 12 e 13;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto l'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che
prevede che dall'istituzione dei corsi non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76 recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Visto il decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44 col quale e'
stato costituito «un gruppo di lavoro con il compito di dare
attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno
agli alunni disabili»;
Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - Federazione italiana
per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra le
associazioni nazionali dei disabili» dei membri del predetto gruppo;
Acquisite le conclusioni del documento formulato dal gruppo di
lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio
2011 e recependone i suggerimenti in ordine: alla cancellazione
all'art. 3, comma 2, punto c del riferimento a «curriculum di chiara
fama»; all'inserimento, all'allegato A, della formulazione:
«competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale»;
all'inserimento della necessita' di prevedere azioni di monitoraggio
dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia della
qualita' dei medesimi;
Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in ordine alla
riscrittura del comma 1 dell'art. 5, in quanto la preselezione e'
rivolta a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di competenze
funzionali alle attivita' di insegnamento e competenze didattiche,
competenze empatiche e di intelligenza emotiva, competenze di
creativita' e di pensiero divergente, cosi' come competenze
organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle
istituzioni scolastiche, le quali competenze sono requisiti necessari
allo svolgimento della funzione docente; per quanto riguarda gli
insegnamenti di cui all'allegato B, pur comprendendo l'importanza
delle discipline proposte, il numero di crediti a disposizione per
questo corso obbliga a privilegiare insegnamenti maggiormente
coerenti con le competenze di cui al profilo professionale
dell'Allegato A; il rafforzamento nell'area 11 dell'attivita'
formativa relativa alla didattica speciale per le disabilita'
sensoriali e' ritenuto non utile, in quanto sono gia' previsti 4 CFU
per quanto concerne gli insegnamenti, 4 CFU per le attivita'
laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed e' previsto altresi' che,
con successivi decreti, siano «definiti i crediti formativi per
l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento
pedagogico-didattico su specifiche disabilita'»; la valorizzazione
del servizio svolto in termini di assolvimento di crediti e' in
contraddizione con la specificita' formativa delle attivita'
previste;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel
corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce: la
richiesta di una nuova formulazione all'art. 5, comma 1, delle
lettere b) competenze su empatia e intelligenza emotiva, e c)
competenze su creativita' e pensiero divergente; l'aggiunta,
all'Allegato A, profilo del docente specializzato, di: «competenze
didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilita' comunicative e
linguistiche»; all'Allegato B, contenente gli insegnamenti
disciplinari e l'attribuzione dei CFU, la proposta di riequilibrare
distribuzione dei CFU con l'ambito pedagogico;
Ritenuto altresi' di non doversi adeguare al predetto parere in
merito alla proposta di inserimento all'allegato B, di un nuovo
settore, in quanto per il conseguimento di «approfondite conoscenze
di natura teorica e operativa in relazione ai fenomeni linguistici e
ai processi di comunicazione», sono state appositamente progettate le
attivita' laboratoriali, pari a 4 CFU, oltre alle attivita' di
tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla diversa articolazione
dei laboratori attraverso la loro aggregazione, in quanto le
attivita' di laboratorio progettate sono funzionali al conseguimento
delle competenze previste dal profilo professionale di cui
all'Allegato A, completano la preparazione professionale acquisita
con gli insegnamenti, sono conformi all'articolazione per cicli
contemplata dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010;

Decreta:

Art. 1

Specializzazione per il sostegno didattico
agli alunni con disabilita'

1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e
della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le
attivita' di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti
della relativa specializzazione conseguita nelle universita',
attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente
decreto.

Art. 2

Corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno

1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove
di accesso, gli insegnamenti e le attivita' laboratoriali e di
tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti
organizzativi dei corsi di specializzazione per le attivita' di
sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione e' definita
annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10
settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale
degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno
specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli
alunni con disabilita'.

Art. 3

Attivazione dei corsi

1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro
attivazione, da parte delle universita', anche in convenzione tra
loro, e' subordinata a specifica autorizzazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo,
l'attivazione dei corsi e' autorizzata in presenza dei seguenti
requisiti:
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al
presente decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di
I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale
abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione
scolastica degli alunni con disabilita';
c. laboratori affidati a docenti in possesso della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni
di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate e
documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli
alunni con disabilita';
d. utilizzo in qualita' di tutor di docenti in possesso della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni
di servizio su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del
decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle
attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto.
3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita' acquisita
con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei
corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone
al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la
valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto
ministeriale.

Art. 4

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana,
una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in
base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il
relativo bando che prevede:
a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;
b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi
del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
c. le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso
dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei;
d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art.
6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto;
e. le modalita' di svolgimento della procedura sulla base di
quanto previsto dal presente decreto;
f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e
il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti
complessivi.

Art. 5

Destinatari

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende
conseguire la specializzazione per le attivita' di sostegno e che
risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui
all'art. 6, comma 9.

Art. 6

Accesso ai corsi

1. La prova di accesso, predisposta dalle universita', e' volta a
verificare, unitamente alla capacita' di argomentazione e al corretto
uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di
scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creativita' e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di
autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso e' predisposta da ciascuna universita' e si
articola in:
a) un test preliminare;
b) una o piu' prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
3. Il test preliminare e' costituito da 60 quesiti formulati con
cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve
individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in
lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti,
la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la
durata di due ore.
4. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2,
lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una
votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari
al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parita'
di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita' di servizio
di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore
parita', ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il
predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu' giovane.
5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e c),
e' stabilita dalle universita'. La loro valutazione e' espressa in
trentesimi. Le prove vertono su una o piu' delle tematiche previste
al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.
6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve
conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera
b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di piu' prove, la
valutazione e' ottenuta dalla media aritmetica della valutazione
nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque
superata con una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, e' superata se
il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle
universita', individua, ai fini della compilazione della graduatoria
finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e
professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile,
comunque non superiore a 10 punti complessivi.
9. La graduatoria degli ammessi al corso e' formata, nei limiti dei
posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale,
sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della
valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In
caso di parita' di punteggio prevale il candidato con maggiore
anzianita' di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In
caso di ulteriore parita' ovvero nel caso di candidati che non hanno
svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente piu'
giovane.
10. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in nessun
caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei
candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati
inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna
integrazione e il corso e' attivato per un numero di studenti pari
agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai
corsi.
11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con
disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 7

Durata e superamento dei corsi

1. Il corso e' superato con il conseguimento di 60 crediti
formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a
seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.

Art. 8

Valutazione

1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le
attivita' laboratoriali e le attivita' di tirocinio diretto e
indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale,
i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30,
le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai
laboratori e agli insegnamenti.

Art. 9

Esame finale

1. Il corso si conclude con un esame finale al quale e' assegnato
uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame e' composta dal direttore del corso, che
la presiede, da due docenti che hanno svolto attivita' nel corso
nominati dalla competente autorita' accademica, nonche' da un esperto
sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato
volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli
aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio
consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e
documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale
con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
(T.I.C.)
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati
che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi,
risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti
nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto
nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione
complessiva finale e' riportata nel titolo di specializzazione.

Art. 10

Norme transitorie e finali


1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, comma
3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini
dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio,
secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto.
2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro
percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano
iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione
primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la
specializzazione secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione
26 maggio 1998, a condizione che dette modalita' siano state previste
dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.
3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il
sostegno didattico degli alunni con disabilita' gia' conseguiti
secondo le disposizioni previgenti in materia.
4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche
sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art.
3, comma 3.
5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione
delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su
specifiche disabilita'.
6. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 30 settembre 2011

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 19


Allegato A
(articolo 2)

Profilo del docente specializzato

Il docente specializzato per il sostegno e' assegnato alla classe in
cui e' iscritto un alunno con disabilita'; egli assume la
contitolarita' della sezione e della classe in cui opera, partecipa
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse,
dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi
dell'articolo 13, comma 6 della legge5 febbraio 1992 n. 104.
Il docente specializzato si occupa delle attivita'
educativo-didattiche attraverso le attivita' di sostegno alla classe
al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli
alunni con disabilita'. Offre la sua professionalita' e competenza
per apportare all'interno della classe un significativo contributo a
supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo
principi di corresponsabilita' e di collegialita'.
Il docente specializzato per il sostegno deve percio' possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilita';
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;
conoscenze e competenze sulle modalita' di interazione e di relazione
educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni
pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunita' scolastica;
competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalita' di
coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per
l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione
corpo-mente, della psicomotricita', del comportamento e
dell'apprendimento dell'essere umano;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione
ai processi di comunicazione;
- familiarita' e competenza con prassi e metodologie simulative,
osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della
didattica speciale;
- capacita' di analizzare e comprendere i processi cognitivi a
livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilita' e non;
competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti
innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione
all'interno del contesto classe;
- competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e
antropologico;
- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;
- competenze didattiche speciali per le disabilita' sensoriali e
intellettive;
- competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi
relazionali e comportamentali;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del
gruppo classe;
- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e
formativi;
conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica
e sui diritti umani;
- competenze didattiche con le T.I.C.;
- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli
operatori dei servizi sociali e sanitari;
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme piu'
efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei
percorsi formativi;
- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di
Vita;
- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilita'
comunicative e linguistiche;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del
funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

Allegato B
(articolo 2)

Insegnamenti, attivita' laboratoriali e di tirocinio, crediti
formativi universitari

(omissis)


Allegato C
(articolo 2)

Aspetti organizzativi dei corsi

Prove di accesso
Le prove di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) riguardano:
- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di
scuola:
• infanzia
• primaria
• secondaria di primo grado
• secondaria di secondo grado;
- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti:
riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti
nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione
adeguata dei principali stati affettivi; capacita' di autoanalisi
delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e
didattica;
- Competenze su creativita' e su pensiero divergente, riferite cioe'
al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito
verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi
visivo, motorio e non verbale;
- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione
scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia
scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica,
l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di
sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalita' di
autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la
documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio
di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team
docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione
interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di
informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle
famiglie.
La prova orale di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) verte sui
contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

Durata del corso
60 CFU. Le attivita' del calendario accademico devono essere
espletate in non meno di otto mesi.

Riconoscimento dei crediti formativi
Non e' previsto il riconoscimento di crediti formativi. Non sono
previste eccezioni.

Assenze
Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun
insegnamento. Il monte ore relativo sara' recuperato tramite
attivita' on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.
Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza
delle attivita' previste, senza riduzioni ne' recuperi.

Metodologia di conduzione.
Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e
indiretto) non e' possibile utilizzare la formazione on-line.
Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio
(diretto e indiretto) non e' possibile utilizzare la formazione
blended.

Approfondimenti on line


Come si consegue l'abilitazione per l'insegnamento di sostegno (scheda informativa a cura della redazione)