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Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)

E' in corso di discussione in Parlamento lo "schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" (Atto del Governo n. 384). Dello schema di decreto pubblichiamo gli articoli che maggiormente interessano gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO A NORMA DELL'ARTICOLO l, C0MM1180 E 181, LETTERA n. DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107


(...)

CAPO I
VALUTAZIONE, CERTlFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



(...)

ART. 12
(Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)


l. La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli.

2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8 tenendo a riferimento il piano
educativo individualizzato.

3. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

4. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro
necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

7. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto.

8. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

9. Per la valutazione degli alluni con disturbo specifico di apprendimento certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

10. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli
ordinari. Per tali alunni potrà, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

11. Per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

12. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove
differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7.
L'effettuazione delle prove non
equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nei tabelloni affissi all'albo di istituto.

13. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di linguale straniera/e o esonerati
dall'insegnamento della linguale straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 13
Valutazione degli alunni in ospedale


1. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini delta valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

3. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo
di svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

CAPO II
ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE


ART. 22
(Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi speciflci di apprendimento)


1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse all'ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle
prove e alla formulazione del giudizio globale.

3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore
equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità.

6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un
attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

8. AI termine deIl'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2.

9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle
prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.

11. La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, In particolare,
le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e.

14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame dì Stato sostiene prove
differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

15. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati
dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.


Approfondimenti on line


AIPD Schema di decreto sulla valutazione degli alunni (Atto Governo n° 384) scheda a cura dell'Avvocato Salvatore Nocera (8/3/2017)

Il fatto quotidiano Nuovo esame di terza media, per alunni disabili avere la licenza sarà più difficile di Lorenzo Vendemiale (4 febbraio 2017)

Superando.it Pugno duro solo verso gli alunni con disabilità? di Flavio Fogarolo (19 gennaio 2017 )