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MIUR CM n. 58 09/07/2003 "Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto"

Con la Circolare n.58 del 9 luglio 2003 il MIUR ha definito gli adempimenti urgenti propedeutici alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2003/2004. In particolare segnaliamo le modalità di definizione del numero di alunni per classe dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, le modalità di individuazione dei soggetti in situazioni di handicap e i criteri per la costituzione dei posti di sostegno in deroga, il “completamento delle operazioni di conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione”.


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Circolare 58/03 Organico di fatto[inizia lo scaricamento del file]


Presentiamo un estratto dei passaggi più significativa della C.M. n. 58/2003 il cui testo completo è disponibile in allegato.

MIUR
Dipartimento per i servizi nel territorio
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio 2

C.M. n. 58
Prot. n. 1881/Dip/U02

Destinatari
Ai Direttori Generali Regionali
LORO SEDI

Roma, 9 luglio 2003

Oggetto: Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto



In vista dell'attivazione delle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico, si forniscono, con la presente, istruzioni e indicazioni su taluni significativi adempimenti finalizzati all'adeguamento degli organici alle situazioni di fatto.
Tali adempimenti, di cui si segnala la particolare urgenza, sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 20 giugno 2003 (concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e alle assunzioni del personale docente, educativo ed ATA.

1. Formazione delle classi

Nell'ampio e articolato quadro di attività finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico, assume un rilievo fondamentale la puntuale e corretta formazione e determinazione delle classi e dei posti. Si tratta di una incombenza delicata e complessa che richiede apporti e collaborazioni coerenti e puntuali tra i diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, dalla quale dipendono , non solo nell'immediato, ma anche in prospettiva, l'assetto ordinato e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Di qui l'esigenza di strutturare le classi stesse in maniera che rispondano a requisiti di stabilità e che diano affidamento di regolare tenuta per l'intero sviluppo dei relativi corsi.
Poiché la normativa vigente connette alla fase relativa alla predisposizione dell'organico di diritto la determinazione dell'esatto impianto delle classi, gli interventi di adeguamento alle situazioni di fatto devono intendersi come operazioni residuali e legate a fatti e circostanze di carattere eccezionale. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, potranno autorizzare i dirigenti stessi a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle citate disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti Scolastici al fine della determinazione degli organici corrispondano a quelle effettive: tanto in considerazione delle variazioni in diminuzione che ogni anno si registrano, soprattutto nelle scuole secondarie superiori, tra la fase previsionale e il numero effettivo degli alunni.
Nella logica suddetta, anche la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, deve configurare un'operazione non ordinaria e comunque necessaria per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico.
Si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale adempimento sia formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai competenti CSA e alle SS.LL. per i seguiti di competenza. Resta inteso che l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, e l' attivazione di nuove classi ai sensi della legge 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici, dovranno essere precedute da una attenta analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto.
A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste al comma 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via eccezionale, mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
Nell'ipotesi in cui, in applicazione dell'accordo quadro Stato-Regioni, si realizzino intese fra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionali per la realizzazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, dalle quali conseguano variazioni in diminuzione del numero degli alunni per classe, tali variazioni, opportunamente motivate, non comporteranno decrementi nell'organico.

(...)

4. Posti di sostegno

Nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 7 dell'art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289, si intendono ancora vigenti le disposizioni applicate nel corrente anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio. A tal fine le SS.LL.
medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze dei posti in deroga siano rappresentate a codesti Uffici tempestivamente. Considerato che negli ultimi anni si è determinato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nella scuola.
Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.


(...)

8. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni. Ad ogni buon fine si raccomanda a codesti Uffici di adoperarsi per la conclusione delle operazioni entro il 31 luglio p.v..
Nell'ipotesi in taluni Uffici non riescano a concludere dette operazioni entro la data del 31 luglio, dovranno comunque assicurare il completamento delle operazioni di conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione: tanto in relazione alla complessità e delicatezza della materia e alla necessità di assicurare tempestivamente l'insegnamento agli allievi portatori di handicap


IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

Fonte: MIUR archivio normativa

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