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Ddl Legge finanziaria 2004. Qualità addio!

Pubblichiamo un commento e un'analisi tecnica del disegno di legge finanziaria 2004 sulle misure di razionalizzazione delle spese per la scuola con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno e alle problematiche dell'integrazione scolastica.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 settembre 2003, ha approvato il disegno di legge finanziaria 2004 che dovrà essere approvato dal Parlamento entro la fine di dicembre. Per quanto riguarda la scuola il disegno di Legge finanziaria 2004 all’articolo 14 prevede:

1) conferma dei tagli al personale scolastico introdotti con le leggi finanziarie precedenti. Pertanto per i docenti di sostegno si mantiene in vigore, anche se inadeguato, il rapporto 1:138 e la possibilità di un aumento delle ore per le attività di sostegno attraverso l’assegnazione dei posti in deroga autorizzati dai Direttori Scolastici Regionali. Sotto il profilo normativo il rapporto 1:138 è stato introdotto con la Legge n. 449/97 e nella sua applicazione ha sempre dovuto essere “corretto” in favore di un rapporto medio pari o superiore al parametro 1:2 (un insegnante di sostegno ogni due allievi in situazione di handicap). Inoltre in questi ultimi anni non sono mancate le difficoltà anche per l’assegnazione dei posti in deroga che spesso restano vincolati dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica piuttosto che al bisogno manifestato dalle scuole e dalle famiglie;

2) consente ai docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione di poter usufruire dell’esonero o del semiesonero all’insegnamento.

3) Reintroduce i corsi intensivi di specializzazione per i docenti con contratto a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali. Il disegno di legge non specifica se si tratta corsi intensivi per il sostegno anche se è lecito temere che l’intento sia questo. E’ opportuno ricordare che questa operazione di “riciclaggio selvaggio” sui posti di sostegno fu già tentata nella precedente legislatura con dispendio di risorse economiche e deludenti risultati. Infatti ai suddetti corsi intensivi sul sostegno parteciparono pochissimi docenti. Inoltre resterebbe aperto il problema della formazione intensiva sul sostegno che non garantisce adeguati standard di qualità e non può considerarsi polivalente in quanto esclude le minorazioni sensoriali (uditiva e visiva). Infatti il completamento dell’iter formativo modulare previsto dai corsi intensivi di specializzazione per il sostegno non è mai stato attuato.

4) Introduce per i docenti specializzati sul sostegno con contratto a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali il trasferimento d’ufficio su questo insegnamento qualora non trovino altra collocazione.

5) Assegna 90 milioni di euro a sostegno della legge 53/2003, meglio nota come riforma “Moratti”, per interventi relativi a: sviluppo delle tecnologie multimediali; attività di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti. Da rilevare che la somma destinata a sostegno della riforma per il prossimo anno scolastico coprirà solo in minima parte quanto previsto dal piano di investimenti di 8.320 milioni di euro nel periodo 2004/2008 recentemente deliberato dal Governo.

6) Assegna 375 milioni di euro per prorogare i contratti di pulizia delle scuole assegnati alle LSU.

7) Introduce limiti di reddito per l’assegnazione dei contributi alle famiglie che iscrivono i loro figli alle scuole paritarie.

8) Defiscalizza alle famiglie l’iscrizione dei propri figli al primo anno della scuola secondaria superiore.

Il disegno di legge non fa menzione del decreto del Presidente del Consiglio inerente le nuove modalità di accertamento degli alunni in situazione di handicap introdotto dalla precedente legge finanziaria 2003 e di cui è imminente l’emanazione dopo un lungo lavoro di verifica e di approfondimento tra i ministeri interessati.
In conclusione il testo della manovra economica per il 2004 appare dettato solo da esigenze di contenimento della spesa pubblica e se non verrà modificato durante l’iter parlamentare porterà a una progressiva riduzione dei servizi che le scuole statali e paritarie possono erogare alle famiglie. In particolare per gli alunni in situazione di handicap il difficile cammino della qualità dell’integrazione scolastica all’interno delle classi comuni appare sempre più un miraggio.

Il presidente FADIS
Nicola Quirico

Documenti

Consiglio dei Ministri 29 settembre 2003
Disegno di Legge Finanziaria 2004


(...)

Articolo 14

Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito:

"Art. 459. -1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 31 del CCNL 24 luglio 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 40 classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermo restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate anche se essi non siano tra i docenti individuati dal primo comma."

2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi di specializzazione saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.

4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al l0 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l agosto 2002, n. 166.".

5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione fonnazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma l, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche."

Per chi vuole approfondire online:

Governo Italiano: La Legge Finanziaria e le misure economiche per il 2004

Cittadinolex: Il testo della finanziaria per il 2004

FADIS: Legge n. 53/03 "Riforma Moratti"

FADIS: Legge finanziaria 2003 e docenti di sostegno

FADIS: Legge novembre 2002, n.268: "misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale"