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Legge 24/12/2003 n° 350: finanziaria 2004, meno docenti e classi più numerose

Presentiamo un estratto con commento alla Legge finanziaria 2004 contenente le disposizioni sulla scuola, i congedi retribuiti per i genitori che assistono i figli in grave situazione di handicap, i servizi per l'integrazione scolastica e gli incentivi ai docenti per l'acquisto di personal computer.
Testo definitivo della legge finanziaria 2004 e analisi tecnica degli interventi previsti.

Articolo 3 commi 88-94
comma 88 - "conferma dei tagli al personale scolastico introdotti con le leggi finanziarie precedenti. Pertanto per i docenti di sostegno si mantiene in vigore, anche se inadeguato, il rapporto 1:138 e la possibilità di un aumento delle ore per le attività di sostegno attraverso l’assegnazione dei posti in deroga autorizzati dai Direttori Scolastici Regionali. Sotto il profilo normativo il rapporto 1:138 è stato introdotto con la Legge n. 449/97 e nella sua applicazione ha sempre dovuto essere “corretto” in favore di un rapporto medio pari o superiore al parametro 1:2 (un insegnante di sostegno ogni due allievi in situazione di handicap). Inoltre in questi ultimi anni non sono mancate le difficoltà anche per l’assegnazione dei posti in deroga che spesso restano vincolati dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica piuttosto che al bisogno manifestato dalle scuole e dalle famiglie. In questi ultimi mesi numerosi ricorsi presentati da genitori di figli in situazione di handicap grave sono stati accolti favorevolmente dai Tribuanli civili che hanno imposto alle istituzioni scolastiche l'immediato aumento delle ore sostegno assegnate.
Da segnalare come la bozza del Decreto Interministeriale degli organici del personale della scuola, in fase di emanazione, preveda un taglio negli organici di diritto assegnati alle scuole di 6103 cattedre, di cui 800 riservate all'insegnamento di sostegno. E’ invece previsto dal MIUR un aumento di 2900 cattedre, di cui 900 per l'insegnamento della lingua straniera, da assegnare alle scuole primarie per l'attuazione degli anticipi delle iscrizioni avvenuti per effetto della legge 53/2003. Un ulteriore piccolo incremento pari a 219 posti è previsto per la scuola dell’infanzia. L’istituzioni di nuove classi dove sono iscritti alunni in situazione di handicap continua a essere regolamentata dai Decreti Ministeriali n. 331/98 e 141/99. Tuttavia non mancano le preoccupazioni per la costituzione di classi molto numerose dovute alle esigenze di contenimento della spesa per il personale previste dalla legge finanziaria.

comma 88 1,2,3,4 - consente ai docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione di poter usufruire dell’esonero o del semiesonero all’insegnamento.

comma 89 - Reintroduce i corsi intensivi di specializzazione per i docenti con contratto a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali. Il disegno di legge non specifica se si tratta corsi intensivi per il sostegno anche se è lecito temere che l’intento sia questo. E’ opportuno ricordare che questa operazione di “riciclaggio selvaggio” sui posti di sostegno fu già tentata nella precedente legislatura con dispendio di risorse economiche e deludenti risultati. Infatti ai suddetti corsi intensivi sul sostegno parteciparono pochissimi docenti. Inoltre resterebbe aperto il problema della formazione intensiva sul sostegno che non garantisce adeguati standard di qualità e non può considerarsi polivalente in quanto esclude le minorazioni sensoriali (uditiva e visiva). Infatti il completamento dell’iter formativo modulare previsto dai corsi intensivi di specializzazione per il sostegno non è mai stato attuato.

comma 90 - Introduce per i docenti specializzati sul sostegno con contratto a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali il trasferimento d’ufficio su questo insegnamento qualora non trovino altra collocazione.

comma 91 - prevede investimenti per interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.

comma 92 - Assegna 90 milioni di euro a sostegno della legge 53/2003, meglio nota come riforma “Moratti”, per interventi relativi a: sviluppo delle tecnologie multimediali; attività di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti. Da rilevare che la somma destinata a sostegno della riforma per il prossimo anno scolastico coprirà solo in minima parte quanto previsto dal piano di investimenti di 8.320 milioni di euro nel periodo 2004/2008 recentemente deliberato dal Governo.

comma 93 - Assegna 375 milioni di euro per prorogare i contratti di pulizia delle scuole assegnati alle LSU.

comma 94 7-bis - Introduce limiti di reddito per l’assegnazione dei contributi alle famiglie che iscrivono i loro figli alle scuole paritarie.
comma 94 7-ter -Defiscalizza alle famiglie l’iscrizione dei propri figli al primo anno della scuola secondaria superiore". (1)

articolo 3 comma 106
- riporta una modifica legislativa che consente ai genitori che assistono figli con handicap grave di ottenere immediamente i congedi retribuiti.

articolo 3 comma 106
- Prevede lo staziamento di 40 milioni di euro per i servizi in favore dell'integrazione scolastica previo accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni.

articolo 4 comma 11
- Assegna benifici economici ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè il personale docente presso le università statali, per l'acquisto di un personal computer portatile da utilizzare nella didattica.

a cura di Nicola Quirico

Legge n° 350 del 24/12/2003
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/2003
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

(...)

Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)


(...)

88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) -
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".

89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n.
2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

(...)

106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

(...)

116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
(...)

Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)


(...)

11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.
(...)

Per chi vuole approfondire online:

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Manovra finanziaria per il 2004

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Legge 24/12/2003 n° 350 "Finanziaria 2004" (testo integrale in formato pdf)

FADIS: (1) Ddl Legge finanziaria 2004. Qualità addio!

Handylex: "Manovra 2004:la Legge Finanziaria" commento a cura di Carlo Giacobini

MIUR: Iniziativa "PC ai docenti"

Edscuola: Circolare Ministeriale 24 marzo 2004, n. 37 "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005 - Trasmissione schema di Decreto interministeriale"

Edscuola: Sentenza Tribunale Civile di Roma del 12/02/2004 "aumento ore di sostegno per alunno in situazione di handicap grave".