Corte Costituzionale: Sentenza n. 204 del 05/07/2004 compentenza del giudice ordinario nelle controversie tra cittadini e soggetti erogatori del servizio, pubblici o privati
Con la sentenza n. 204 della Corte Costituzionale è stata attribuita al giudice ordinario la compentenza nelle controversie tra cittadini e soggetti erogatori del servizio, pubblici o privati. Secondi i primi pareri degli esperti in materia, pur trattandosi di una sentenza molto complessa, essa potrebbe favorire l'esigibilità del diritto all'istruzione e all'educazione degli alunni disabili nelle classi comuni. Infatti è ai giudici ordinari che in questi ultimi annni si sono rivolti sempre più spesso con successo i genitori degli alunni in situazione di handicap che avevano subito la riduzione del numero delle ore dell'insegnamento di sostegno.
| Sentenza Corte Costituzionale n. 204/04 |
Corte Costituzionale
Sentenza n. 204 5 luglio 2004
..."Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia."
Fonte:
Corte Costituzionale della Repubblica italiana
Per chi vuole approfondire online:
Edscuola: "La Corte Costituzionale continua a riconoscere diritti anche agli alunni con disabilità" a cura di Salvatore Nocera
Edscuola: Ordinanza Tribunale Roma - II sez. Civile 18.12.02 - Diritto al Sostegno. (formato pdf)